Sentenza n. 13452/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario, con gli atti e verbali della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di abilitazione deducendo, anzitutto, violazione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale, difetto assoluto di motivazione, errore sui presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto che il giudizio collegiale avrebbe espresso una maggioranza solo apparente, avrebbe dato rilievo a elementi non pertinenti, tra cui la mancata indicazione delle ore di attività didattica internazionale e pubblicazioni non presentate, e avrebbe ingiustificatamente attribuito prevalenza alle pubblicazioni. Con il secondo motivo ha contestato la particolare rilevanza assegnata alle monografie, ritenendola non prevista dalla normativa, nonché l'uso di formule stereotipate e la carenza di motivazione del giudizio collegiale, anche per il rinvio ai giudizi individuali. Con il terzo motivo ha censurato analiticamente le valutazioni dei singoli commissari sulle tre monografie e sugli articoli, contestando i giudizi di scarsa originalità, prevalente carattere descrittivo, insufficiente rigore metodologico e limitata ampiezza degli ambiti di ricerca, oltre a dedurre disparità di trattamento e travisamento. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, poiché i giudizi individuali non sarebbero stati allegati ai verbali pubblicati. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell'obbligo di insediamento della commissione presso l'università sede della procedura, assumendo che la riunione telematica non integrasse tale requisito. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità delle censure dirette a contestare il merito tecnico delle valutazioni scientifiche e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso dal giudizio le controdeduzioni del presidente della commissione, qualificandole come integrazione postuma inammissibile della motivazione di un provvedimento discrezionale. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: il riferimento alla mancata indicazione delle ore di didattica internazionale, anche se erroneo, riguardava un titolo non selezionato e non aveva inciso sul diniego, fondato sulla valutazione negativa delle pubblicazioni; analogamente, il riferimento a lavori non presentati era irrilevante. Non vi era stata indebita prevalenza delle pubblicazioni, poiché la disciplina richiede cumulativamente la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli e una valutazione positiva delle pubblicazioni, sicché la negatività di uno solo dei profili è sufficiente a impedire l'abilitazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la particolare rilevanza attribuita alle monografie era coerente con la valutazione del tipo di pubblicazione prevista dalla normativa e ragionevole in relazione alla maggiore ampiezza di tali lavori. Il giudizio collegiale non era generico o stereotipato, poiché indicava le ragioni della maggioranza, individuando il carattere descrittivo, la carenza di originalità e di rigore metodologico e la limitata ampiezza della produzione, e richiamava i giudizi individuali per gli approfondimenti. Gli elementi positivi erano stati considerati, ma ritenuti non sufficienti. Anche il terzo motivo è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile: le contestazioni relative al contenuto e al merito delle valutazioni scientifiche non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità, travisamento o analoghi vizi estrinseci, non riscontrati nella fattispecie. Il TAR ha ritenuto coerenti i giudizi negativi sulle monografie e sugli articoli, rilevando che la scelta delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione grava sul candidato e che la valutazione per la seconda fascia non vincola quella per la prima fascia. Il quarto motivo è stato respinto, poiché i giudizi individuali erano stati elaborati e pubblicati soltanto nell'ultima riunione, quando erano state completate le valutazioni di tutti i candidati, e risultavano quindi correttamente inseriti nella piattaforma. Il quinto motivo è stato respinto: l'insediamento della commissione deve essere inteso in senso funzionale e non richiede necessariamente la presenza fisica dei commissari presso l'università sede della procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato per le censure infondate e dichiarato inammissibile per quelle rivolte al merito tecnico delle valutazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Disciplina la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e i relativi principi di pubblicità degli atti.
artt. 3 e 6 d.P.R. 95/2016
Prevedono le regole della procedura di abilitazione e i criteri di valutazione applicabili.
art. 8, comma 8, d.P.R. 95/2016
È stato esaminato in relazione alla pubblicazione dei giudizi individuali e alla trasparenza delle operazioni di valutazione.
artt. 3-7 d.m. 120/2016
Stabiliscono i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nell'abilitazione scientifica nazionale.
art. 4, lettera e), d.m. 120/2016
“il tipo” delle pubblicazioni presentate
Consente alla commissione di considerare il tipo delle pubblicazioni e quindi di attribuire particolare rilievo alle monografie, purché il criterio sia ragionevole e coerente con la procedura.
art. 6 d.m. 120/2016
L'abilitazione richiede cumulativamente la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, il riconoscimento di almeno tre titoli e la valutazione positiva delle pubblicazioni; la negatività di uno solo di tali profili è sufficiente a giustificare il diniego.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Sono stati invocati in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio collegiale.
art. 97 Cost.
È stato richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che il giudice ravvisasse violazioni.
Massime di principio
- Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il diniego può essere legittimamente fondato sulla valutazione negativa di uno solo dei profili richiesti dalla disciplina, poiché la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, il possesso del numero minimo di titoli e la valutazione positiva delle pubblicazioni costituiscono requisiti cumulativi.
- La commissione può attribuire particolare rilievo alle pubblicazioni monografiche quando tale criterio costituisca una specificazione ragionevole della valutazione del tipo di pubblicazione prevista dalla normativa e non si traduca in un criterio arbitrario o indeterminato.
- Il giudizio collegiale è adeguatamente motivato quando individua le ragioni tecnico-scientifiche della valutazione negativa, considera gli elementi positivi ma ne spiega l'insufficienza e rinvia ai giudizi individuali per gli approfondimenti, purché questi siano effettivamente coerenti e sintetizzabili.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni scientifiche a quelle della commissione esaminatrice; le contestazioni sul contenuto delle pubblicazioni e sul loro pregio scientifico sono ammissibili solo se evidenziano vizi estrinseci quali manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà rilevante.
- Le controdeduzioni del presidente della commissione non possono integrare postumamente la motivazione di un provvedimento discrezionale già adottato e devono essere espunte quando introducano ragioni nuove rispetto all'atto impugnato.
- L'insediamento della commissione di una procedura valutativa ha natura funzionale e non richiede necessariamente la presenza fisica dei commissari presso l'università sede della procedura, salvo che una specifica disposizione imponga espressamente tale modalità.
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