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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8498/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata (art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, D.Lgs. 30/04/1992, n.285) basata su esami ematochimici che avevano rilevato alcolemia pari a 1,56 g/l. La difesa deduceva: (1) inutilizzabilità o nullità della deposizione del dott. Renato Tozzoli, chiamato come testimone ma ritenuto aver svolto funzione tecnica o peritale senza contraddittorio; (2) nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. per mancata possibilità di nominare consulenti tecnici di parte; (3) vizi di motivazione e inaffidabilità delle analisi per margini di errore (citando studi che parlano di incertezza fino al 10% o 4%) e mancata considerazione del margine di errore; (4) il prelievo ematico fu effettuato circa 2 ore e 20 dopo il sinistro, sicché non era dimostrato che l'alcolemia fosse superiore al limite al momento della guida (possibile fase ascendente della curva di Widmark).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per la parte esaminata, infondato. Ha ritenuto legittima e utilizzabile la deposizione del dott. Tozzoli, in quanto il teste, persona particolarmente qualificata e responsabile del laboratorio, ha riferito su modalità e caratteristiche del concreto accertamento (fatti inerenti alla sua attività) e le valutazioni tecniche risultavano inscindibili dalla descrizione dei fatti. Non si è trattato di una perizia che avrebbe richiesto conferimento e contraddittorio specifico. Quanto al metodo di analisi, la gascromatografia è stata considerata scientificamente corretta e il laboratorio ha attestato una variabilità del risultato tra l'1% e il 2%; anche tenendo conto di tale incertezza il valore misurato (1,56 g/l) rimaneva superiore al limite di 1,5 g/l. Le linee guida generali che indicano possibili incertezze fino al 10% non incidono automaticamente sull'attendibilità dell'accertamento concreto; se la difesa intende contestare l'esito di un referto validato dall'autorità sanitaria, è a sua volta tenuta a provare l'inidoneità dell'accertamento (es. vizi nel prelievo, conservazione, manipolazione, assenza di controlli metrologici). Sulla questione temporale, la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi di prova idonei a dimostrare che l'alcolemia fosse in fase ascendente al momento della guida; la valutazione dei giudici di merito è risultata non contraddittoria né illogica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la condanna confermata: sei mesi di arresto condizionalmente sospesi, ammenda di €1.500,00 e revoca della patente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 (comma 2, lett. c) e comma 2-bis)

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con aumento di pena per valori di alcolemia superiori a specifiche soglie; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie avendo il referto indicato valore superiore a 1,5 g/l

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione tale da rendere inutilizzabile la deposizione del teste

  • Codice di procedura penale, art. 194, comma 3

    Stabilisce il divieto per il testimone di esprimere apprezzamenti personali salvo che siano inscindibili dalla deposizione sui fatti; la Corte ha ritenuto tali apprezzamenti ammissibili essendo il teste persona qualificata che ha riferito su attività proprie e fattuali del laboratorio

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Norma che disciplina la nullità degli atti quando manca il contraddittorio richiesto per atti peritali; la Corte ha escluso che la deposizione costituisse perizia sostanziale e quindi ha rigettato la doglianza di nullità

  • Linee guida scientifiche (Gruppo tossicologi forensi italiani)

    Documenti tecnici che indicano criteri e limiti di incertezza generali per analisi alcolemiche; la Corte ha ritenuto che tali linee guida non sostituiscono la valutazione dell'incertezza propria di ciascun laboratorio e che, se il referto indica una incertezza concreta e contenuta, occorre che la difesa provi l'inaffidabilità dell'accertamento concreto

Massime di principio

  • La deposizione di un responsabile di laboratorio o di altro soggetto particolarmente qualificato può comprendere valutazioni tecniche inscindibili dalla descrizione dei fatti e non si trasforma automaticamente in perizia che richieda conferimento e contraddittorio, purché il teste riferisca su attività e fatti concreti del proprio servizio
  • Se il referto di laboratorio è stato validato dall'autorità sanitaria e indica metodo scientificamente corretto, l'onere di provare l'inidoneità o l'inaffidabilità dell'accertamento grava sulla difesa; la semplice esistenza di parametri generali di incertezza non è sufficiente senza elementi che dimostrino vizi concreti nell'esame
  • Quando un referto indica l'incertezza o la variabilità della misura, tale indicazione deve essere considerata nel giudizio sul superamento della soglia di legge; ma se, anche tenendo conto dell'incertezza dichiarata, il valore rimane oltre la soglia, l'accertamento è comunque probante
  • Il ritardo tra il fatto e il prelievo (es. alcune ore) non determina automaticamente l'impossibilità di affermare che la soglia era superata durante la guida: la difesa deve fornire elementi probatori che dimostrino ragionevolmente una diversa dinamica (es. prova che l'alcolemia fosse in fase ascendente fino al momento dell'esame)
  • Le linee guida e studi scientifici generali servono a definire metodologie e criteri di incertezza, ma in sede giudiziaria conta soprattutto l'affidabilità e le caratteristiche dell'accertamento concretamente eseguito nel laboratorio specifico

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