Sentenza n. 8806/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO E UFFICI CENTRALI, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024; Per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla REGIONE LAZIO E UFFICI CENTRALI, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate; Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23; Per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017; Per quanto di ragione, del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,43 comunicato nell’area riservata della parte ricorrente; Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PECORELLA TIZIANA il 12\5\2025 : della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024; dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito, elenchi dei vincitori e relativi atti di approvazione e rettifica della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari tributari dell'Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al posto n. 3.460 con 21,43 punti, ha impugnato la graduatoria e l'elenco dei vincitori della selezione per funzionari tributari, deducendo di non aver ottenuto il riconoscimento del titolo di preferenza relativo ai figli a carico e contestando quattro quesiti della prova scritta, ritenuti errati, ambigui, incompleti o privi di una risposta corretta. Ha sostenuto che la neutralizzazione dei quesiti avrebbe comportato l'attribuzione di 2,04 punti aggiuntivi, con conseguente punteggio di 23,47 e collocazione utile nella graduatoria, anche considerando la rimozione della disciplina cosiddetta "taglia idonei". Ha dedotto violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, del bando, degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della par condicio. Con primi motivi aggiunti ha impugnato la successiva graduatoria definitiva regionale, pubblicata il 9 agosto 2024, nonché gli atti di scorrimento, deducendo illegittimità derivata dagli atti originariamente impugnati e chiedendo la rimessione in termini, sostenendo di aver conosciuto la nuova graduatoria soltanto il 9 aprile 2025. Un secondo atto per motivi aggiunti, notificato e depositato dopo l'udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione, è stato separato e iscritto a ruolo come causa autonoma.
La decisione
Il Collegio ha anzitutto escluso dall'oggetto della decisione il secondo ricorso per motivi aggiunti, perché notificato e depositato dopo che la causa era stata trattenuta in decisione; ne ha disposto l'iscrizione a ruolo autonomo. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la graduatoria iniziale era stata sostituita da una nuova graduatoria definitiva, adottata dopo il riesame delle istanze relative a riserve e titoli di preferenza e dopo lo scioglimento della riserva su alcune posizioni. La nuova graduatoria non aveva natura meramente confermativa, sicché l'eventuale annullamento della graduatoria originaria non avrebbe più arrecato utilità alla ricorrente. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività. Il bando prevedeva che le graduatorie finali fossero pubblicate sul portale e sul sito dell'Agenzia con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La graduatoria definitiva e il relativo atto di approvazione erano stati pubblicati il 9 agosto 2024, secondo una modalità ordinaria e già utilizzata per la medesima procedura. La pubblicazione comprendeva file distinti relativi alla graduatoria definitiva, all'atto di approvazione, alla graduatoria e all'elenco dei vincitori; l'atto indicava espressamente la rettifica della graduatoria finale. Tale complesso documentale rendeva conoscibile la novità e l'autonoma lesività della graduatoria, facendo decorrere il termine per impugnarla. La notificazione dei motivi aggiunti il 27 aprile 2025 era quindi tardiva. Il Collegio ha escluso che la questione fosse assimilabile ai precedenti relativi alla diversa rettifica del bando del maggio 2024, nei quali l'interesse all'impugnazione era sorto successivamente per effetto dell'ampliamento delle possibilità di scorrimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle ragioni della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 487/1994
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
La ricorrente lo ha invocato per ottenere il riconoscimento del titolo di preferenza relativo ai figli a carico; il giudice non ha esaminato nel merito la censura, avendo definito il ricorso per ragioni processuali.
art. 7 d.P.R. 487/1994
È richiamato con riferimento allo scioglimento della riserva relativa alle candidate ammesse alla prova asincrona e alla conseguente rielaborazione della graduatoria.
art. 7.5 del bando di concorso
Le graduatorie finali saranno pubblicate sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle entrate con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La clausola ha imposto ai candidati l'onere di consultare i siti indicati e ha consentito di ritenere perfezionata la conoscenza legale della graduatoria definitiva mediante pubblicazione.
art. 1, comma 361, l. 244/2007
Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali [...] sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge.
La pubblicazione dei provvedimenti dell'Agenzia fiscale sul relativo sito costituisce modalità ordinaria e idonea di pubblicazione, con effetti sostitutivi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il provvedimento applica, in concreto, le categorie processuali dell'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e dell'irricevibilità per tardività, senza indicare espressamente nel testo il comma quale base normativa.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adotta una nuova graduatoria definitiva che sostituisce quella precedente dopo avere riesaminato le istanze dei candidati e rielaborato le posizioni, la nuova graduatoria non è un atto meramente confermativo: l'impugnazione della graduatoria originaria diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre la tutela deve essere diretta contro l'atto successivo.
- Se il bando stabilisce che la pubblicazione della graduatoria sul portale istituzionale e sul sito dell'amministrazione vale come notificazione a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione fa decorrere il termine per l'impugnazione, senza necessità di una notificazione individuale delle modifiche di posizione ai singoli candidati.
- La pubblicazione di una graduatoria definitiva e del relativo atto di approvazione o rettifica deve essere valutata nel suo complesso: anche una denominazione generica di un file può rendere conoscibile l'autonoma lesività dell'atto quando il contesto documentale e l'oggetto dell'atto evidenziano chiaramente la rettifica della graduatoria precedente.
- La notificazione di motivi aggiunti dopo la scadenza del termine decorrente dalla pubblicazione della nuova graduatoria determina l'irricevibilità dell'impugnazione; la successiva conoscenza materiale acquisita dal candidato attraverso il deposito documentale dell'amministrazione non riapre il termine quando la pubblicazione legale era già idonea a rendere conoscibile l'atto.
- Un atto processuale notificato e depositato dopo che la causa è stata trattenuta in decisione non entra nel thema decidendum della causa già definita con la discussione e deve essere trattato, se del caso, mediante autonoma iscrizione a ruolo.
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