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Sentenza

Sentenza n. 15870/2026 - Roma, Sezione 4B

per il risarcimento danni da adozione di illegittimo provvedimento amministrativo tardivamente annullato.

Giustizia amministrativa202310783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: determinazioni di proroga della delocalizzazione del posteggio commerciale e ritardo dell’amministrazione nel provvedere, già annullate per violazione delle garanzie partecipative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle proroghe della delocalizzazione del posteggio originariamente collocato presso il Colosseo e dall’asserito ritardo dell’amministrazione. Ha invocato l’illegittimità già accertata con la sentenza del TAR Lazio n. 11846/2022, che aveva annullato le determinazioni di proroga e ricollocazione definitiva per violazione delle garanzie partecipative. Ha dedotto lucro cessante e perdita di chance per non avere potuto utilizzare la postazione presso il Colosseo, quantificando il danno in 40.000 euro sulla base delle dichiarazioni dei redditi anteriori e posteriori allo spostamento e chiedendo una liquidazione equitativa pari a 40.000 euro per ciascuno dei cinque anni di durata del giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha ribadito che l’annullamento di un provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare tutti gli elementi dell’illecito, inclusi il danno ingiusto, il nesso causale, la colpa o il dolo dell’amministrazione e la spettanza del bene della vita. Nel caso concreto, l’annullamento pronunciato nel 2022 era fondato soltanto sulla violazione delle garanzie partecipative, senza accertare che alla ricorrente spettasse mantenere la localizzazione del 2014; inoltre, la precedente delocalizzazione disposta nel 2015 era stata ritenuta legittima e non risultava una successiva riedizione del potere che avesse attribuito alla ricorrente un posteggio nel centro storico. Il vizio accertato era quindi meramente procedimentale e lasciava all’amministrazione il potere di rinnovare il procedimento, senza che fosse provata la lesione del bene della vita né, conseguentemente, il danno risarcibile. La medesima carenza di prova della spettanza del bene della vita escludeva il risarcimento per il ritardo. Spese compensate, anche in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In base al principio sancito dall’art. 2697 c.c. e recepito nell'art. 64 c.p.a., spetta a chi agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ragion per cui laddove il privato agisca per il risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, lo stesso è tenuto a fornire in modo rigoroso e circostanziato la prova di tutti gli elementi dell’illecito.

    Chi agisce per il risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere amministrativo deve provare in modo rigoroso e circostanziato tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.

  • art. 64 c.p.a.

    In base al principio sancito dall’art. 2697 c.c. e recepito nell'art. 64 c.p.a., spetta a chi agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ragion per cui laddove il privato agisca per il risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, lo stesso è tenuto a fornire in modo rigoroso e circostanziato la prova di tutti gli elementi dell’illecito.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria grava sul ricorrente, compresa la prova degli elementi dell’illecito.

  • art. 2043 c.c.

    In tema di responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo, l'annullamento giurisdizionale dell'atto, specie per vizi formali o istruttori, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, essendo necessario che il ricorrente provi, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., la lesione del bene della vita, il nesso causale e la colpa dell'amministrazione; deve in particolare escludersi il ristoro qualora l'illegittimità accertata non abbia inciso in via preclusiva sulla spettanza del bene della vita, potendo l'amministrazione riesercitare il potere con esiti liberi e potenzialmente sfavorevoli, con conseguente difetto dell'ingiustizia del danno.

    Il risarcimento da provvedimento illegittimo richiede la prova della lesione del bene della vita, del nesso causale e della colpa amministrativa; è escluso quando il vizio non preclude il riesercizio del potere e non accerta la spettanza del bene.

  • art. 2056 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’ articolo 2056 c.c. — da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento — i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli articolo 1223 e 1227 c.c. ; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’ articolo 1225 c.c.

    Per la responsabilità amministrativa da lesione di interessi legittimi, anche da ritardo, la quantificazione segue i criteri di cui agli artt. 2056, 1223 e 1227 c.c.; resta necessario provare la lesione del bene della vita.

  • art. 1223 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’ articolo 2056 c.c. — da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento — i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli articolo 1223 e 1227 c.c. ; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’ articolo 1225 c.c.

    Sono risarcibili le conseguenze che presentano un nesso di consequenzialità immediata e diretta con l’illecito, secondo il criterio richiamato dall’art. 1223 c.c.

  • art. 1227 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’ articolo 2056 c.c. — da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento — i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli articolo 1223 e 1227 c.c. ; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’ articolo 1225 c.c.

    La liquidazione del danno considera anche l’evitabilità delle conseguenze con l’ordinaria diligenza del danneggiato, secondo il criterio richiamato dall’art. 1227 c.c.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare condotta imputabile, danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo, oltre alla lesione del bene della vita.
  • Quando un provvedimento è annullato per una violazione meramente procedimentale che non accerta la spettanza del bene della vita e lascia all’amministrazione il potere di rinnovare il procedimento con esiti non predeterminati, il solo vizio formale non fonda il risarcimento.
  • Il risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo presuppone la prova che l’istanza fosse destinata a esito favorevole e che il privato avesse titolo alla spettanza definitiva del bene della vita.
  • Nell’azione risarcitoria per illegittimo esercizio del potere amministrativo, l’onere di provare in modo rigoroso e circostanziato i fatti costitutivi e tutti gli elementi dell’illecito grava sul ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da ritardo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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