Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31142/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 per l'anno 2008, fondato sul c.d. redditometro, cioè sul possesso di beni ritenuti indicativi di maggiore capacità contributiva. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo l'accertamento nullo per difetto di motivazione, poiché le deduzioni del contribuente sull'effettivo utilizzo dei beni-indice, sul minore reddito inferibile e sugli apporti economici familiari non erano state adeguatamente contrastate. La CTR ha ritenuto censurabile la decisione di primo grado quanto all'apporto economico della madre del contribuente, ma ha condiviso la valutazione sul reddito della moglie, ritenendolo destinato alle esigenze familiari e quindi alle spese relative ai beni considerati, e ha comunque rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul processo tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR deciso nel merito della pretesa tributaria, limitandosi ad annullare integralmente l'atto impositivo invece di rideterminare il maggior reddito accertabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente né incomprensibile, poiché la decisione esprimeva chiaramente la conferma della pronuncia di primo grado pur escludendo la rilevanza della prova relativa all'apporto economico della madre. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta esclusa l'idoneità di parte delle prove offerte dal contribuente a superare la presunzione posta a base dell'accertamento, il giudice tributario avrebbe dovuto pronunciare nel merito sulla pretesa fiscale e non limitarsi all'annullamento totale dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Norma posta a base dell'avviso di accertamento fondato sul possesso di beni indice di capacità contributiva.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta ma non ritenuta sussistente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama la norma per delimitare i casi di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, limite del sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda nel merito e non oltre i limiti del devolutum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente nel censurare l'omesso esame sostanziale della pretesa tributaria.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato tra le norme che impongono una decisione di merito coerente con l'accertamento compiuto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata quale norma processuale di legittimità per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato alle sole ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile, cioè ai casi di violazione del minimo costituzionale dell'art. 111 Cost.
  • Quando il giudice tributario ritiene non idonei alcuni elementi o alcune prove a superare la presunzione posta a base dell'accertamento, non può arrestarsi all'annullamento dell'atto per illegittimità formale o sostanziale, ma deve pronunciare nel merito sulla pretesa fiscale e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande di parte.
  • Il processo tributario ha natura di giudizio di merito sostitutivo: la decisione del giudice deve sostituire sia la dichiarazione del contribuente sia l'accertamento dell'Ufficio, sicché l'eventuale invalidità sostanziale dell'avviso impone una valutazione sostitutiva della corretta misura del tributo.
  • L'accertamento redditometrico deve essere scrutinato anche alla luce delle prove contrarie offerte dal contribuente; se alcune di esse risultano irrilevanti, il giudice deve comunque valutare complessivamente la pretesa e non limitarsi a una pronuncia caducatoria totale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.