Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34634/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a riprese IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, annullando la cartella limitatamente al computo degli interessi, ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto su tale profilo. L'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 3, comma 1, del d.m. 27.7.2003 e dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 321 del 1999, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una motivazione analitica della cartella in ordine al procedimento di calcolo degli interessi. La Cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la distinzione elaborata dalle Sezioni Unite tra cartella che segue un atto già recante la determinazione del debito e degli accessori, e cartella che costituisce il primo atto relativo agli interessi; nel caso di controllo automatizzato, la motivazione può essere per relationem quanto al tributo, ma per gli interessi deve comunque risultare il parametro normativo applicato, mentre non è necessario indicare i singoli saggi o le modalità matematiche di calcolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della CTR, che aveva riconosciuto sufficiente la motivazione per relationem della cartella quanto all'imposta, ma non quanto agli interessi, per i quali era necessario almeno l'indicazione del parametro normativo di riferimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la contribuente è rimasta intimata e non ha svolto difese. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    Il motivo di ricorso è stato formulato come censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    La cartella deve essere motivata; per gli interessi, la motivazione è sufficiente se indica il parametro normativo dell'accessorio dovuto, senza necessità di analitico dettaglio del calcolo.

  • art. 17, L. n. 212 del 2000

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, senza svolgere nella decisione un'autonoma funzione decisiva.

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    La motivazione dell'atto amministrativo è soddisfatta, nel caso di interessi richiesti con cartella, mediante l'indicazione del titolo normativo e della decorrenza, non necessariamente con il dettaglio dei saggi applicati.

  • art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di cartella di pagamento; la Corte la considera nel quadro dell'obbligo motivazionale dell'atto.

  • art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    La cartella deriva da controllo automatizzato sulle dichiarazioni del contribuente, senza rettifica degli importi indicati in dichiarazione.

  • art. 3, comma 1, d.m. 27 luglio 2003

    Norma richiamata a sostegno della pretesa amministrativa, nel contesto del procedimento di riscossione e degli interessi.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 321 del 1999

    Norma richiamata a sostegno del ricorso, nel contesto della formazione e contenuto della cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nelle cartelle di pagamento emesse all'esito di controllo automatizzato, la motivazione può essere soddisfatta per relationem mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, quando la pretesa si fonda su dati già nella disponibilità del destinatario e non vi siano rettifiche dell'Ufficio.
  • Se la cartella è il primo atto con cui viene richiesto il pagamento di interessi, l'obbligo di motivazione richiede almeno l'indicazione della base normativa degli interessi e della loro decorrenza; non è invece necessario specificare i singoli tassi periodici o il dettaglio aritmetico del calcolo.
  • Quando il debito d'imposta e gli interessi risultano già determinati in un atto precedente, la cartella può limitarsi a richiamare tale atto e a quantificare gli ulteriori accessori.
  • In presenza di controllo automatizzato basato esclusivamente sui dati dichiarati dal contribuente, l'onere motivazionale dell'amministrazione è attenuato quanto al tributo, ma non viene meno l'esigenza di un supporto normativo espresso per gli interessi richiesti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.