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Sentenza

Sentenza n. 2729/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 854/2025, depositata e resa pubblica il 25.09.2025.

Giustizia amministrativa202600533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 854/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio mediante emissione della Carta Docente e accredito di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 4 febbraio 2026, ed era stata notificata al Ministero il 1° ottobre 2025. Nonostante la notifica, l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more abbia già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventualità di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico cui sono affidate attività rientranti nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, previa notificazione del titolo e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 quando il titolo comporti il pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione statale.
  • Accertati il giudicato, la notificazione del titolo, l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’intervento sostitutivo al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • In presenza di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico e l’attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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