Cassazione Penale, Sentenza n. 35220/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Salerno che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP di Vallo della Lucania. Il ricorrente deduce che le opere contestate erano tutte coperte da titoli autorizzativi confluiti in un provvedimento di Autorizzazione Unica (inclusa autorizzazione paesaggistica e, secondo il ricorrente, autorizzazione demaniale), e quindi non sussisterebbero i reati edilizi, paesaggistici e demaniali contestati; inoltre censura la configurabilità dell'art. 734 c.p. e contesta le esigenze cautelari adotte dal giudice (pericolo di completamento dei lavori, danno ambientale), ritenendo che le osservazioni tecniche probatorie non siano state adeguatamente valutate
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata adeguata e coerente nel rilevare la discrasia tra le autorizzazioni concesse (interventi di mitigazione idrogeologica, uso limitato di mezzi su Lido Azzurro e lavori in ambiente sommerso) e le opere effettivamente realizzate o in corso (deposito di materiali in battigia a San Francesco, tracciato stradale di circa 220 m in gran parte su area demaniale non autorizzata). Ha escluso che la censura potesse trasformarsi in un sindacato di merito sugli atti amministrativi; ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso al sequestro preventivo per il pericolo che la libera disponibilità dell'area consenta il completamento delle opere e ulteriore danno ambientale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), artt. richiamati
Le norme del T.U. edilizia sono state richiamate per configurare plurime ipotesi di reato edilizio; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza abbia adeguatamente dimostrato l'assenza di titoli autorizzativi per le opere contestate e la conseguente idoneità del sequestro preventivo
D.lgs. 42/2004, art. 181 (tutela paesaggistica)
Richiamata per la tutela paesaggistica; la Corte ha confermato che la presunta autorizzazione paesaggistica non è stata dimostrata in modo da ricomprendere gli interventi contestati e quindi non esclude la rilevanza penale
Codice Penale, art. 734 c.p.
La Corte ha ritenuto la motivazione sulla configurabilità di tale fattispecie adeguata e non censurabile in sede di cassazione, confermando che il sequestro poteva essere disposto anche in ragione di possibili danni alla demanialità marittima
Legge 394/1991, artt. 13 e 30 (norme sui parchi)
Richiamata tra le norme potenzialmente violate; la Corte non ha ritenuto provata l'eccezione del ricorrente che il vincolo di parco non si estendesse al lido marittimo o che vi fosse autorizzazione esimente
Codice della Navigazione, artt. 54 e 55
Richiamati in relazione ad attività in area demaniale marittima e uso di vie di trasporto via mare; la Corte ha ritenuto che le autorizzazioni relative al trasporto/uso di aree demaniali in specifiche località non comprendessero il deposito di materiali in battigia contestato
Codice di procedura penale, art. 325 c.p.p.
Citato per affermare il limite del sindacato in cassazione sulle interpretazioni di atti amministrativi: l'erronea interpretazione di atti amministrativi appartiene al sindacato di fatto e non è deducibile in questa sede
Codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della misura equitativa a carico del ricorrente; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistere dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, ma ha disposto comunque il pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile un sindacato di merito sulle valutazioni tecniche o amministrative se non è dimostrata l'assenza o la mera apparenza della motivazione
- Se le autorizzazioni amministrative non esplicitano in modo chiaro e specifico la copertura delle opere contestate (luoghi, modalità, depositi), il giudice può ritenere sussistente l'assenza di titoli e legittimare il sequestro preventivo
- La mera esistenza di un provvedimento unico o di permessi generici non esonera dall'onere di dimostrare che essi ricomprendono precisamente le opere contestate; argomentazioni assertive o generiche sull'estensione delle autorizzazioni sono deboli in sede di cassazione
- Per disporre misure cautelari reali è sufficiente il fondato pericolo che la libera disponibilità del bene consenta il completamento dell'opera e l'aggravamento del danno, specie in ambiti ambientali delicati
- In cassazione non sono ammissibili deduzioni che consistono essenzialmente in contestazioni di fatto o valutazioni tecniche non fondate su vizi di motivazione o di diritto dell'ordinanza impugnata
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