Corte di giustizia, Sentenza C-17/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 2020. — Procedimento penale a carico di Bouygues travaux publics e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Lavoratori che esercitano un’attività in due o più Stati membri – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a) – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 19, paragrafo 2 – Certificati E 101 e A 1 – Effetto vincolante – Portata – Previdenza sociale – Diritto del lavoro. — Causa C-17/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita da un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in un procedimento penale per lavoro non dichiarato, ha chiarito la portata dei certificati E 101 e A 1. Ha affermato che tali certificati vincolano lo Stato ospitante solo sul piano della sicurezza sociale, non anche sul piano del diritto del lavoro nazionale. Resta tuttavia al giudice nazionale verificare se l’obbligo interno contestato sia realmente previdenziale o invece diretto a garantire condizioni di lavoro e occupazione.
Effetto vincolante dei certificati E 101 e A 1: tali certificati vincolano gli organi dello Stato ospitante solo in materia di sicurezza sociale e non si estendono, di per sé, agli obblighi di diritto del lavoro nazionale.
La questione giuridica
Se i certificati E 101 e A 1, rilasciati dall’istituzione competente di uno Stato membro a lavoratori che svolgono attività in un altro Stato membro, vincolino i giudici dello Stato ospitante soltanto nella determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale oppure anche con riguardo al diritto del lavoro nazionale, inclusi gli obblighi del datore di lavoro come la dichiarazione preliminare all’assunzione; e, correlativamente, se essi possano essere disattesi solo in presenza di frode accertata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
Principio di diritto
I certificati E 101 e A 1, rilasciati dall’istituzione competente di uno Stato membro, producono un effetto vincolante per i giudici e le istituzioni dello Stato membro ospitante esclusivamente quanto alla determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori interessati; essi non impediscono l’applicazione di norme nazionali di diritto del lavoro che disciplinano il rapporto di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro, salvo che tali norme abbiano in realtà la sola funzione di determinare l’iscrizione a un regime previdenziale. Il giudice nazionale può quindi disattendere l’eventuale invocazione dei certificati in ambito previdenziale solo nei casi e con i presupposti di frode già delineati dalla giurisprudenza della Corte.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14, punto 2, lettera b), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 12 bis, punto 2, lettera a), regolamento (CEE) n. 574/72
- Articolo 12 bis, punto 4, lettera a), regolamento (CEE) n. 574/72
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 19, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Effetto dei certificati E 101 e A 1 sulla normativa nazionale del lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) nell’ambito di un procedimento penale per lavoro non dichiarato e prestito illecito di manodopera. La Corte è chiamata a precisare se i certificati E 101 e A 1, rilasciati in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, producano effetti vincolanti anche rispetto a obblighi di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante.
Fatti e procedimento principale
Nel contesto dei lavori per il reattore EPR di Flamanville, varie imprese francesi e straniere avevano impiegato lavoratori distaccati o lavoratori che operavano in più Stati membri. Le autorità francesi hanno contestato, tra l’altro, omesse dichiarazioni preliminari all’assunzione e omissioni contributive, oltre a profili di lavoro non dichiarato. La cour d’appel de Caen aveva ritenuto irrilevanti, ai fini delle contestazioni, alcuni elementi legati ai certificati E 101 e A 1; le imprese hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama il sistema del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72, poi sostituiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009. In particolare, vengono in rilievo:
- l’articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71;
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72;
- l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quale fondamento del principio di leale cooperazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto la propria costante giurisprudenza: i certificati E 101 e A 1 attestano la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore e mirano ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi. Per effetto del principio di leale cooperazione e della fiducia reciproca, tali certificati sono in linea di principio vincolanti per l’istituzione competente e per i giudici dello Stato membro ospitante, finché non siano ritirati o dichiarati invalidi.
Tuttavia, la Corte sottolinea che questo effetto vincolante è circoscritto agli obblighi che rientrano nel campo della sicurezza sociale coordinato dai regolamenti europei. I certificati non si estendono, quindi, a obblighi di diritto nazionale estranei a tale ambito, come quelli relativi al rapporto di lavoro e alle condizioni di impiego e di lavoro.
Applicando tale distinzione, la Corte afferma che spetta al giudice nazionale verificare la natura dell’obbligo di dichiarazione preliminare all’assunzione previsto dal codice del lavoro francese: se esso serve solo a determinare l’iscrizione a un regime di sicurezza sociale, i certificati possono ostare all’obbligo; se invece mira anche, in tutto o in parte, a garantire il rispetto del diritto del lavoro e dei controlli sulle condizioni di impiego, i certificati non incidono su tale obbligo. In ogni caso, detto obbligo non può avere come effetto l’iscrizione dei lavoratori a un regime di sicurezza sociale diverso da quello attestato dal certificato.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72, nonché l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, devono essere interpretati nel senso che i certificati E 101 e A 1 vincolano i giudici dello Stato membro ospitante solo in materia di sicurezza sociale.
Principio affermato per gli operatori
La decisione conferma che i certificati di legislazione applicabile in materia previdenziale non “coprono” automaticamente ogni profilo connesso all’impiego transnazionale. Per gli operatori, ciò significa che un datore di lavoro non può invocare un certificato E 101 o A 1 per sottrarsi a obblighi di diritto del lavoro dello Stato ospitante, salvo che l’obbligo contestato sia in realtà un mero presidio della disciplina previdenziale coordinata dall’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-15/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-189/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-208/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-263/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-266/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-924/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →