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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-189/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020. — Spenner GmbH & Co. KG contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 9 – Determinazione del livello storico di attività – Modifica sostanziale della capacità di un impianto intervenuta prima del periodo di riferimento – Determinazione del periodo di riferimento pertinente. — Causa C-189/19

Giurisprudenza europea62019CJ0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in materia di ETS e assegnazione gratuita di quote, ha chiarito il rapporto tra periodo di riferimento e modifiche sostanziali della capacità di un impianto esistente. Ha escluso che l'articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278 si applichi ad ampliamenti avvenuti prima del periodo di riferimento scelto e ha affermato che la selezione del periodo di riferimento spetta al gestore, non all'autorità nazionale. Le questioni sul fattore di correzione transettoriale sono rimaste assorbite o non esaminate.

Assegnazione gratuita di quote ETS: se un ampliamento sostanziale di capacità intervenuto prima del periodo di riferimento debba essere considerato ai fini del livello storico di attività e chi debba scegliere il periodo di riferimento.

La questione giuridica

1) Se l'articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278 si applichi anche agli ampliamenti sostanziali della capacità intervenuti prima del periodo di riferimento scelto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1. 2) Se, in caso di ampliamento avvenuto nel periodo 2005-2008, occorra sottrarre la capacità aggiunta anche quando il periodo di riferimento scelto è il 2009-2010. 3) Se l'articolo 9, paragrafo 1, imponga all'autorità nazionale di determinare d'ufficio il periodo di riferimento più elevato oppure consenta di lasciare tale scelta al gestore; e, in tal caso, se l'autorità debba correggere una scelta del gestore non corrispondente al periodo con livelli più elevati. 4) Conseguenze sul fattore di correzione transettoriale uniforme in caso di assegnazioni supplementari.

Principio di diritto

L'articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE si applica solo agli ampliamenti o alle riduzioni sostanziali di capacità intervenuti nel periodo di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e non a modifiche anteriori; inoltre l'articolo 9, paragrafo 1, non obbliga l'autorità nazionale competente a scegliere d'ufficio il periodo di riferimento più elevato né a correggere la scelta del gestore. Di conseguenza, per le modifiche anteriori al periodo prescelto non si effettua un ulteriore aggiustamento della capacità ai fini del livello storico di attività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Decisione 2013/448/UE
  • Decisione (UE) 2017/126

Assegnazione gratuita di quote ETS e ampliamento sostanziale della capacità prima del periodo di riferimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht nell'ambito di una controversia tra Spenner GmbH & Co. KG e la Repubblica federale di Germania sulla quantità di quote di emissione da assegnare gratuitamente a un impianto di produzione di clinker di cemento. La Corte interpreta la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE sulle modalità transitorie di assegnazione gratuita nel sistema ETS.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, sul regime transitorio di assegnazione gratuita;
  • la decisione 2011/278/UE, e segnatamente gli articoli 7, 8 e 9;
  • la decisione 2013/448/UE e la decisione (UE) 2017/126, per il fattore di correzione transettoriale uniforme.

L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278 prevede che i livelli storici di attività siano determinati per il periodo 2005-2008 o, se più elevato, per il periodo 2009-2010. Il paragrafo 9 disciplina invece la presa in considerazione delle modifiche sostanziali di capacità quando esse intervengono nel periodo rilevante.

Fatti e procedimento principale

Spenner gestisce un impianto di produzione di clinker. La DEHSt aveva determinato la quantità di quote gratuite spettanti per il periodo 2013-2020, ma la società chiedeva un'assegnazione supplementare. Nel giudizio di legittimità dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, Spenner sosteneva che l'autorità avesse errato nel non applicare l'articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278 e nel non rivedere la scelta del periodo di riferimento.

Prima questione: ambito temporale dell'articolo 9, paragrafo 9

La Corte chiarisce che il paragrafo 9 dell'articolo 9 opera solo se la modifica sostanziale della capacità è intervenuta nel periodo di riferimento determinato ai sensi del paragrafo 1. Quando il gestore sceglie il periodo 2009-2010, un ampliamento avvenuto nel periodo 2005-2008 è già riflesso nei livelli storici di attività di quel secondo periodo e quindi non deve essere nuovamente considerato.

La Corte sottolinea che una diversa interpretazione comporterebbe un doppio computo della capacità aggiunta o ridotta, in contrasto con la logica della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE, che escludono il doppio conteggio delle emissioni e la doppia assegnazione di quote. Tale lettura è inoltre coerente con i documenti di orientamento della Commissione, richiamati come supporto interpretativo.

Seconda questione

La seconda questione, relativa al modo di calcolare il livello storico di attività quando l'ampliamento sia avvenuto nel periodo 2005-2008 ma il periodo prescelto sia il 2009-2010, resta assorbita dalla risposta data alla prima questione.

Terza questione: chi sceglie il periodo di riferimento

La Corte afferma che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278 non impone all'autorità nazionale competente di determinare d'ufficio il periodo di riferimento più elevato. La struttura della decisione lascia agli operatori degli impianti il compito di fornire i dati relativi a uno dei due periodi e di effettuare la scelta del periodo, in quanto sono nella posizione migliore per valutare disponibilità e qualità dei dati e confrontare l'attività storica.

Neppure l'articolo 7, paragrafi 2 e 8, né l'articolo 8 della decisione 2011/278 introducono un obbligo generalizzato per l'autorità di controllare e correggere la scelta del gestore. Le autorità possono richiedere dati aggiuntivi e devono utilizzare solo dati verificati come soddisfacenti, ma non devono sostituirsi al gestore nella scelta del periodo di riferimento.

Quarta questione

La quarta questione riguardava le conseguenze sul fattore di correzione transettoriale uniforme nel caso in cui fossero state concesse ulteriori quote. La Corte non vi risponde, poiché le prime tre questioni escludono il presupposto dell'accoglimento del ricorso principale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE non si applica agli ampliamenti sostanziali della capacità di un impianto esistenti intervenuti prima del periodo di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1;
  • l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE non impone all'autorità nazionale competente di determinare essa stessa il periodo di riferimento pertinente.

Implicazioni operative

Per gli operatori industriali, la sentenza conferma che la scelta del periodo di riferimento incide in modo decisivo sulla quantità di quote gratuite ottenibili, ma tale scelta resta in linea di principio rimessa al gestore. Per le autorità nazionali, la pronuncia limita la possibilità di ricalcolo d'ufficio in presenza di ampliamenti di capacità pregressi rispetto al periodo prescelto.

Come è indicizzato

Materieambientesistema di scambio di quote di emissioniassegnazione gratuita di quotediritto dell'energia e climacontenzioso amministrativo

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