Corte di giustizia, Sentenza C-15/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020. — A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA contro Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del “chi inquina paga” – Applicazione nel tempo della direttiva. — Causa C-15/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 1999/31/CE si applica anche alle discariche già in funzione al momento del recepimento, imponendo la gestione post-chiusura per almeno 30 anni e il relativo finanziamento tramite il prezzo di smaltimento. Non è necessario distinguere tra rifiuti conferiti prima o dopo il recepimento, né predisporre misure nazionali per attenuare l’incidenza economica sul detentore. La proroga non è retroattiva, perché riguarda una situazione ancora in corso e i suoi effetti futuri.
Applicazione della direttiva 1999/31/CE alle discariche preesistenti: proroga a 30 anni della gestione post-chiusura, riparto dei costi e assenza di retroattività vietata.
La questione giuridica
Se gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE ostino a una disciplina nazionale che, per una discarica già in funzione al momento del recepimento, imponga l’applicazione degli obblighi della direttiva, inclusa la gestione post-operativa per almeno 30 anni, senza distinguere tra rifiuti conferiti prima o dopo il recepimento e senza prevedere misure per limitare l’impatto finanziario della proroga sul detentore dei rifiuti.
Principio di diritto
Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE non ostano a che una discarica in esercizio alla data di recepimento sia assoggettata agli obblighi della direttiva, compresa la gestione successiva alla chiusura per almeno 30 anni, senza distinguere in base alla data di conferimento dei rifiuti e senza imporre allo Stato membro misure volte a contenere l’impatto finanziario della proroga sul detentore; la disciplina non ha efficacia retroattiva perché incide solo sugli effetti futuri di una situazione ancora in corso alla data di recepimento, e il costo deve comunque gravare sui detentori dei rifiuti secondo il principio chi inquina paga.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/31/CE
- Articolo 1 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 2 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 3 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 10 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 13 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 14 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 18 della direttiva 1999/31/CE
- Articolo 19 della direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 75/442/CEE
- Direttiva 90/313/CEE
- Direttiva 2006/12/CE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
Applicazione della direttiva 1999/31/CE alla discarica di Malagrotta
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra A.M.A. e Co.La.Ri. relativa ai maggiori costi della gestione post-operativa della discarica di Malagrotta. Il nodo interpretativo riguarda l’applicazione degli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE alle discariche preesistenti e, in particolare, la legittimità della proroga della gestione successiva alla chiusura da 10 a 30 anni.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto l’obiettivo generale della direttiva 1999/31/CE, espresso all’articolo 1, consistente nel ridurre al minimo gli impatti negativi delle discariche sull’ambiente e sulla salute umana durante l’intero ciclo di vita della discarica. Sono rilevanti anche:
- l’articolo 2, che definisce, tra l’altro, "discarica", "gestore" e "detentore";
- l’articolo 3, paragrafo 1, che estende l’applicazione della direttiva a tutte le discariche definite nell’articolo 2;
- l’articolo 10, che impone agli Stati membri di garantire che tutti i costi di impianto, esercizio, chiusura e gestione successiva per almeno 30 anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore;
- l’articolo 13, che disciplina la procedura di chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
- l’articolo 14, che detta il regime transitorio per le discariche autorizzate o già in funzione al momento del recepimento. La sentenza richiama inoltre i considerando 25 e 29 della direttiva, nonché la direttiva 75/442/CEE, la direttiva 90/313/CEE e la direttiva 2006/12/CE, oltre all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE per il principio "chi inquina paga".
Fatti e procedimento principale
A.M.A., società interamente partecipata dal Comune di Roma e concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aveva affidato a Co.La.Ri. l’attività di smaltimento presso la discarica di Malagrotta. Il contratto prevedeva inizialmente una gestione post-chiusura di 10 anni. In seguito all’applicazione della direttiva 1999/31/CE e della normativa italiana di recepimento, il periodo è stato esteso a 30 anni. Un lodo arbitrale ha condannato A.M.A. a rimborsare a Co.La.Ri. i maggiori oneri derivanti da tale proroga; la Corte d’appello di Roma ha confermato il lodo, e A.M.A. ha proposto ricorso per cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se sia conforme alla direttiva 1999/31/CE interpretare la normativa nazionale nel senso che:
- la direttiva si applica anche alle discariche preesistenti già autorizzate;
- l’obbligo di gestione post-chiusura per almeno 30 anni si estende a tali discariche senza misure specifiche per limitare l’impatto finanziario sul detentore;
- il costo della proroga può gravare sul detentore dei rifiuti anche in deroga agli accordi contrattuali originari;
- ai fini della quantificazione dei costi, debbano considerarsi anche i rifiuti conferiti prima dell’entrata in vigore della normativa di recepimento.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Co.La.Ri. Richiama la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e ricorda che può rifiutare di statuire solo se la questione è manifestamente priva di rapporto con la controversia o ipotetica. Nel caso concreto, il rinvio espone adeguatamente i motivi della richiesta e la risposta della Corte è idonea a incidere sulla soluzione della controversia principale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE istituisce un regime transitorio per le discariche preesistenti, volto a renderle conformi ai nuovi requisiti ambientali, ma non le esonera dall’applicazione delle altre disposizioni della direttiva. In particolare, per le discariche ancora in funzione al momento del recepimento, trova applicazione l’articolo 13 sulla chiusura e sulla gestione successiva alla chiusura.
La Corte chiarisce che l’obbligo di manutenzione, sorveglianza e controllo dopo la chiusura si applica per il tempo ritenuto necessario dall’autorità competente e, comunque, deve essere letto in combinazione con l’articolo 10, che richiede la copertura dei costi di chiusura e di gestione successiva per almeno 30 anni mediante il prezzo di smaltimento.
Quanto alla distinzione tra rifiuti conferiti prima o dopo il recepimento, la Corte afferma che la direttiva non prevede un regime differenziato in base alla data di conferimento: l’obbligo di copertura dei costi riguarda lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica e si riferisce all’impianto nel suo insieme. Non è quindi possibile frazionare temporalmente l’obbligo in funzione della data di abbancamento.
Principio "chi inquina paga" e riparto dei costi
La Corte ribadisce che l’articolo 10 è espressione del principio "chi inquina paga", secondo cui il costo dello smaltimento deve gravare sui detentori dei rifiuti. Lo Stato membro può scegliere lo strumento finanziario ritenuto più idoneo, ma deve garantire che i costi siano effettivamente coperti dai prezzi di smaltimento. Non è invece imposto alcun metodo specifico di finanziamento, né un obbligo di prevedere meccanismi di attenuazione dell’impatto economico sul detentore derivante dall’allungamento del periodo di gestione.
Irretroattività e applicazione nel tempo
La Corte esclude la violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività. La fissazione del periodo minimo di 30 anni non riguarda le discariche già chiuse prima del termine di recepimento e non incide quindi su situazioni definitivamente esaurite. Essa si applica invece agli effetti futuri di una situazione ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso di Malagrotta, poiché la discarica era ancora in funzione al termine di recepimento, la disciplina può applicarsi senza carattere retroattivo.
Quantificazione concreta dei costi
Pur affermando la compatibilità generale della disciplina, la Corte precisa che i costi di gestione successiva devono essere effettivamente connessi agli impatti ambientali dei rifiuti presenti nella discarica e devono essere determinati tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, compresi:
- quantità e tipologia dei rifiuti presenti;
- costi già sostenuti dal detentore;
- costi stimati per i servizi del gestore. Spetta al giudice nazionale verificare che l’importo richiesto copra solo l’aumento di costo connesso alla proroga del periodo di gestione post-chiusura da 10 a 30 anni.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE non ostano all’interpretazione della normativa nazionale secondo cui una discarica in funzione alla data di recepimento deve essere assoggettata agli obblighi della direttiva, inclusa la proroga della gestione successiva alla chiusura, senza distinzione in base alla data di conferimento dei rifiuti e senza misure per contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.
Principio di diritto desumibile
Per le discariche già in esercizio alla data di recepimento, la direttiva 1999/31/CE si applica anche alla fase di gestione successiva alla chiusura, imponendo una copertura dei costi per almeno 30 anni a carico dei detentori dei rifiuti secondo il principio "chi inquina paga"; tale applicazione non è retroattiva e non richiede una distinzione tra rifiuti conferiti prima o dopo il recepimento né misure speciali di attenuazione finanziaria a favore del detentore.
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