Corte di giustizia, Sentenza C-208/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020. — NK contro MS e AS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) – Nozione di “contratti per la costruzione di nuovi edifici” – Articolo 16, lettera c) – Nozione di “beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” – Contratto tra un architetto e un consumatore per l’elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione. — Causa C-208/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la sola progettazione architettonica di una casa di nuova costruzione non equivale alla costruzione del nuovo edificio e non esclude, quindi, l’applicazione della direttiva 2011/83/UE. Esclude anche che i progetti edilizi, in un contratto del genere, siano "beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati". Il contratto è invece qualificabile come contratto di servizi, con conseguente rilevanza delle norme sul diritto di recesso, salvo eventuali deroghe specifiche da accertare dal giudice nazionale.
Interpretazione della direttiva 2011/83/UE: un contratto di architettura per la sola progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione non rientra né nell’esclusione per i contratti di costruzione di nuovi edifici né nella deroga per beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
La questione giuridica
Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, avente ad oggetto la sola progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e la predisposizione dei relativi progetti, rientri: 1) nell’esclusione dall’ambito della direttiva 2011/83/UE per i contratti per la costruzione di nuovi edifici, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera f); 2) nella deroga al diritto di recesso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, di cui all’articolo 16, lettera c), letta in combinato con l’articolo 2, punti 3 e 4.
Principio di diritto
Un contratto con cui un architetto si obbliga, fuori dai locali commerciali, a progettare per un consumatore una casa unifamiliare di nuova costruzione e a predisporne i relativi elaborati non è un contratto "per la costruzione di nuovi edifici" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE, perché ha ad oggetto soltanto una prestazione professionale preliminare e la relativa esclusione va interpretata restrittivamente. Inoltre, tale contratto non costituisce una fornitura di "beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati" ai sensi dell’articolo 16, lettera c), poiché il suo oggetto principale è una prestazione di servizi intellettuale e i progetti eventualmente consegnati sono accessori; resta quindi applicabile, in linea di principio, il diritto di recesso proprio dei contratti fuori dei locali commerciali, salvo le altre deroghe previste dalla direttiva, da verificare nel caso concreto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 3, 4, 5, 6 e 8, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafo 3, lettera f), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e k), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 7, paragrafo 3, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 12, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 14, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 16, lettere a) e c), direttiva 2011/83/UE
- Considerando 3, 4, 7, 21 e 26 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Contratto di architettura e diritto di recesso del consumatore
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, riguarda la portata della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori in relazione a un contratto concluso fuori dai locali commerciali tra un architetto e due consumatori per la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione.
Fatti e procedimento principale
NK, architetto, aveva concluso con MS e AS un contratto per la sola progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione, con predisposizione dei relativi progetti. Dopo la consegna del progetto e della fattura, i committenti avevano comunicato la risoluzione del rapporto. NK aveva agito per ottenere il pagamento degli onorari, sostenendo, in via principale, che il contratto fosse escluso dall’ambito di applicazione del FAGG in quanto relativo alla costruzione di un nuovo edificio, oppure che comunque non fosse consentito il recesso perché i progetti erano chiaramente personalizzati.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se un contratto di sola progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione rientri nell’esclusione per i "contratti per la costruzione di nuovi edifici" di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE;
- in caso negativo, se esso possa essere qualificato come contratto per la fornitura di "beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati" ai sensi dell’articolo 16, lettera c), della stessa direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 16 della direttiva 2011/83/UE, oltre ai considerando 3, 4, 7, 21 e 26. Vengono inoltre richiamati l’articolo 267 TFUE, l’articolo 169 TFUE e l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), esclude dall’ambito della direttiva i contratti per la costruzione di nuovi edifici, ma la nozione non è definita dal testo normativo. Dal considerando 26 emerge che si tratta di contratti il cui oggetto è effettivamente la costruzione del nuovo edificio, in un contesto già regolato da specifiche norme nazionali.
Poiché si tratta di una deroga a una direttiva di tutela dei consumatori, l’esclusione va interpretata restrittivamente. Un contratto che abbia come oggetto soltanto la progettazione, anche se finalizzata a una futura costruzione, si colloca troppo a monte del processo edilizio per poter essere assimilato a un contratto per la costruzione di un nuovo edificio. Di conseguenza, il contratto di architettura descritto dal giudice del rinvio non rientra nell’esclusione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f).
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte esamina poi la deroga del diritto di recesso prevista per i contratti relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Ricorda che tale deroga, anch’essa interpretata restrittivamente, presuppone la fornitura di un bene mobile materiale non prefabbricato, prodotto sulla base di una scelta individuale del consumatore.
Nel caso di specie, i progetti edilizi possono eventualmente essere consegnati in forma cartacea o digitale, ma l’oggetto principale del contratto resta la prestazione intellettuale dell’architetto, cioè la progettazione della casa. La fornitura degli elaborati è secondaria rispetto alla prestazione di servizi. Per questo motivo il contratto non è qualificabile come fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
La Corte aggiunge che tale contratto rientra piuttosto nella nozione di "contratto di servizi" ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva. In astratto, potrebbe quindi rilevare l’ulteriore deroga dell’articolo 16, lettera a), per la piena esecuzione del servizio, ma la sua applicabilità concreta dipende dal verificarsi delle condizioni previste dalla direttiva, compreso l’accordo espresso del consumatore e la corretta informazione sul diritto di recesso; aspetti che spettano al giudice nazionale verificare.
Decisione
La Corte risponde che:
- il contratto di sola progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione non è un contratto per la costruzione di un nuovo edificio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f);
- lo stesso contratto non è un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati ai sensi dell’articolo 16, lettera c).
Principio affermato
La sentenza conferma che le esclusioni e le deroghe al diritto di recesso del consumatore nella direttiva 2011/83/UE devono essere interpretate in modo restrittivo. Un contratto di architettura avente ad oggetto la sola progettazione di un edificio futuro resta, di regola, un contratto di servizi soggetto alla disciplina dei contratti fuori dai locali commerciali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-15/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-17/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-189/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-263/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-266/19
- Sentenza · 14 mag 2020Corte di giustizia, Sentenza C-924/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →