Corte di giustizia, Sentenza C-263/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 maggio 2020. — T-Systems Magyarország Zrt. e BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. contro Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 72 – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 89 – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 sexies, paragrafo 2 – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 2 sexies, paragrafo 2 – Modifiche di un contratto concluso a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico – Mancanza di una nuova procedura di aggiudicazione di appalto – Ammende inflitte all’ente aggiudicatore e all’aggiudicatario dell’appalto – Principio di proporzionalità. — Causa C-263/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il diritto UE non impedisce a uno Stato membro di sanzionare anche l’aggiudicatario, oltre all’ente aggiudicatore, quando una modifica in corso di esecuzione aggiri irregolarmente le regole sugli appalti. Ha però precisato che la sanzione deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare la proporzionalità. L’importo dell’ammenda non può essere fissato solo perché le parti sono legate da un rapporto contrattuale, ma deve tener conto del comportamento effettivo di ciascuna di esse.
Modifica illegittima di un contratto di appalto pubblico in corso di esecuzione e possibilità di sanzionare anche l’aggiudicatario con ammenda, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che, in una procedura d’ufficio avviata da un’autorità di controllo per la modifica illegittima di un contratto di appalto in corso di esecuzione, consenta di imputare l’infrazione e infliggere un’ammenda non solo all’ente aggiudicatore ma anche all’aggiudicatario; e, in caso di ammissibilità, se l’ammenda possa essere determinata considerando solo il rapporto contrattuale tra le parti o se debbano essere valutati i comportamenti specifici di ciascuna parte.
Principio di diritto
Le direttive sui ricorsi in materia di appalti e le norme sostanziali sugli appalti non ostano a che il diritto nazionale preveda, in una procedura d’ufficio, che una modifica illegittima di un contratto di appalto in corso di esecuzione possa essere imputata e sanzionata con ammenda anche nei confronti dell’aggiudicatario, oltre che dell’ente aggiudicatore; tuttavia la procedura deve rispettare il diritto dell’Unione e, ai fini della quantificazione dell’ammenda, occorre valutare i comportamenti concreti di ciascuna parte, non essendo sufficiente il solo dato del rapporto contrattuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 72 direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/25/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2014/25/UE
- Articolo 89 direttiva 2014/25/UE
- Direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2 sexies, paragrafo 2, direttiva 89/665/CEE
- Direttiva 92/13/CEE
- Articolo 2 sexies, paragrafo 2, direttiva 92/13/CEE
- Direttiva 2007/66/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Modifica illegittima di un contratto di appalto pubblico e sanzione dell’aggiudicatario
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. e l’autorità ungherese competente in materia di appalti pubblici. La questione nasce da ammende inflitte a entrambe le società per avere modificato, in corso di esecuzione, un contratto di appalto senza indire una nuova procedura di aggiudicazione.
Fatti e procedimento principale
BKK, ente aggiudicatore operante nel settore del trasporto pubblico, aveva concluso nel 2013 con T-Systems un contratto per la produzione, il trasporto, l’installazione e la gestione di distributori automatici di biglietti. Nel 2017 le parti avevano apportato più modifiche al contratto, tra cui l’integrazione di un modulo software per l’acquisto dei biglietti via Internet. L’autorità ungherese per gli appalti pubblici ha avviato d’ufficio un procedimento per violazione delle norme nazionali in materia di modifica del contratto e la commissione arbitrale ha ritenuto che le modifiche avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto. Ha quindi inflitto un’ammenda sia a BKK sia a T-Systems.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che attribuisca un illecito anche all’aggiudicatario, oltre che all’ente aggiudicatore, quando la modifica illegittima del contratto presuppone l’azione congiunta delle parti;
- se sia compatibile con il diritto UE la possibilità di sanzionare l’aggiudicatario con un’ammenda diversa dalla riduzione della durata del contratto;
- se, nella determinazione dell’ammenda, sia sufficiente il rapporto contrattuale tra le parti oppure occorra valutare il comportamento di ciascuna di esse.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte ha richiamato principalmente:
- la direttiva 2014/25/UE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 89;
- la direttiva 89/665/CEE, articolo 2 sexies, paragrafo 2;
- la direttiva 92/13/CEE, articolo 2 sexies, paragrafo 2;
- la direttiva 2007/66/CE, considerando 19, 20 e 21. Ha inoltre precisato che, nel caso concreto, la direttiva 2014/25 è quella applicabile ratione materiae, e non la direttiva 2014/24, sebbene la domanda del giudice nazionale facesse riferimento anche a quest’ultima e ai suoi considerando e articoli sulla modifica dei contratti.
Esclusione della Carta e riformulazione del quesito
La Corte ha anzitutto escluso la pertinenza dell’articolo 41 della Carta, poiché si rivolge alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e non agli Stati membri. Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte ha rilevato che non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare una compressione del diritto a un ricorso effettivo o a un giudice imparziale. Ha poi riformulato le questioni per ricondurle alle disposizioni effettivamente pertinenti della direttiva 2014/25 e delle direttive sui ricorsi.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte ha osservato che le direttive 89/665 e 92/13 disciplinano i ricorsi proposti dagli operatori economici lesi o potenzialmente lesi da una violazione, ma non realizzano un’armonizzazione completa dei rimedi in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, gli articoli 2 sexies, paragrafo 2, di tali direttive non impediscono a uno Stato membro di prevedere anche una procedura di ricorso avviata d’ufficio da un’autorità di controllo e di sanzionare l’aggiudicatario insieme all’ente aggiudicatore. La Corte ha aggiunto che i considerando 19-21 della direttiva 2007/66 confermano la possibilità, per gli Stati membri, di adottare sanzioni alternative e anche più rigorose, senza pregiudicare tale soluzione. Quanto alla direttiva 2014/25, la Corte ha rilevato che l’articolo 1, paragrafo 2, include necessariamente gli operatori economici scelti dall’ente aggiudicatore, e che l’articolo 89 disciplina le modifiche contrattuali durante l’esecuzione, prevedendo i casi in cui una nuova procedura di appalto è necessaria. Tuttavia, tali disposizioni non stabiliscono le conseguenze sanzionatorie che spettano al diritto nazionale quando una modifica sostanziale sia stata effettuata senza nuova gara. Per questo motivo, la Corte ha concluso che tali norme non ostano a una disciplina nazionale che consenta di addebitare l’infrazione e infliggere un’ammenda anche all’aggiudicatario.
Ragionamento della Corte sulla terza questione: proporzionalità della sanzione
La Corte ha precisato che, se il diritto nazionale prevede una simile procedura d’ufficio, essa deve comunque rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali, incluso il principio di proporzionalità. In concreto, l’ammenda non può essere determinata soltanto sulla base del fatto che le parti, in virtù del rapporto contrattuale, devono agire congiuntamente per modificare il contratto. L’autorità o il giudice devono invece valutare il comportamento concreto di ciascuna parte nel periodo in cui la modifica è stata prospettata. La Corte ha indicato, per l’aggiudicatario, che può rilevare se esso abbia preso l’iniziativa della modifica o abbia sollecitato l’ente aggiudicatore a non indire una nuova gara. Invece non può imputarsi all’aggiudicatario, ai fini della quantificazione della sanzione, la sola mancata indizione della gara, poiché tale decisione rientra nelle prerogative dell’ente aggiudicatore.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- le disposizioni richiamate non ostano a una normativa nazionale che consenta di sanzionare anche l’aggiudicatario con ammenda per la modifica illegittima di un contratto di appalto pubblico in corso di esecuzione;
- tuttavia, l’importo dell’ammenda deve essere fissato tenendo conto dei comportamenti propri di ciascuna parte.
Principio di rilievo operativo
La pronuncia è rilevante perché conferma che, in materia di appalti pubblici, la responsabilità sanzionatoria può essere estesa anche all’operatore economico aggiudicatario quando concorra alla modifica illegittima del contratto, ma la sanzione deve essere individualizzata e proporzionata, non potendo fondarsi solo sulla necessità del consenso contrattuale tra le parti.
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