Cassazione Civile, Ordinanza n. 29518/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo. L'ente della riscossione aveva proposto appello incidentale sostenendo che la declaratoria di decadenza integrasse ultrapetizione, poiché il contribuente aveva dedotto la prescrizione e non la decadenza. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello affermando che, per conservazione degli atti e qualificazione sostanziale delle domande, il giudice poteva rilevare e pronunciare la decadenza anche a fronte dell'eccezione di prescrizione. Con il ricorso per cassazione la società concessionaria ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2969 c.c., sostenendo che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, essendo posta nell'interesse esclusivo del contribuente e riguardando diritti disponibili, costituisce eccezione in senso proprio e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice né introdotta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società concessionaria. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale perché aveva erroneamente equiparato prescrizione e decadenza e aveva ritenuto rilevabile d'ufficio la decadenza del potere impositivo/riscossorio, nonostante si trattasse di eccezione riservata alla parte contribuente. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma violata per avere il giudice di merito pronunciato su una decadenza non dedotta dalla parte, in contrasto con il divieto di ultrapetizione e con i limiti del thema decidendum.
art. 2969 c.c.
Richiamato per affermare che la decadenza stabilita a tutela di diritti disponibili deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio.
art. 360, comma 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
Norma che fissa il termine di decadenza per la riscossione; la Corte ribadisce che la sua violazione non è rilevabile d'ufficio se non eccepita dal contribuente.
art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nei precedenti citati per affermare che, in tema di imposte sui redditi, la cartella resta valida se la decadenza dell'amministrazione non è stata ritualmente dedotta dal contribuente.
Massime di principio
- Il termine di decadenza posto a carico dell'amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere impositivo o di riscossione ha natura sostanziale ed è previsto nell'interesse esclusivo del contribuente, sicché la relativa eccezione è in senso proprio.
- La decadenza dell'ente impositore non è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere introdotta per la prima volta in appello; deve essere dedotta dalla parte che vi ha interesse.
- Non è corretto confondere prescrizione e decadenza: la qualificazione giuridica dell'eccezione non può essere utilizzata per aggirare il divieto di rilievo officioso della decadenza.
- Nel contenzioso tributario, il giudice non può pronunciare la decadenza se il contribuente ha dedotto soltanto la prescrizione, quando ciò comporti l'introduzione di una diversa eccezione non formulata dalla parte interessata.
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