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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33371/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata imputata per il reato di disobbedienza aggravata e continuata (art.173 cod.pen.mil.) per aver rifiutato in più occasioni, durante il servizio (19 gennaio 2021 e 21 marzo 2021), di indossare la mascherina di protezione durante la pandemia Covid. In appello e in Cassazione la difesa ha contestato la decisione sostenendo, tra l'altro: rilevanza di una sanzione disciplinare successiva; inesatta ricostruzione di atteggiamento e dichiarazioni; assenza di prova sulla conformità delle mascherine; illegittimità o non inerenza dell'ordine (riconducibile a normativa civile/DPCM e non a disposizione di servizio); sussistenza dello stato di necessità o di inidoneità al servizio per motivi di salute; applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.; e dubbio di illegittimità costituzionale della norma penale che renderebbe penale ciò che per civili era mera sanzione amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la responsabilità penale e le valutazioni di merito: l'ordine di indossare la mascherina era legittimo e inerente al servizio, le omissioni difensive relative a problemi di salute non erano state prospettate o documentate nella immediatezza dei fatti e quindi ritenute irrilevanti, e non sussistono i presupposti per applicare la causa di non punibilità dell'art.131-bis. È stata confermata la sentenza di primo grado (Tribunale Militare di Roma, 14/09/2022) e la decisione d'appello (Corte Militare d'Appello di Roma, 22/11/2023): condanna a mesi uno e giorni dieci di reclusione militare, pena sospesa e non menzione. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen. militare

    Applicata alla condotta di rifiuto reiterato di obbedire a ordini legittimi inerenti al servizio (indossare dispositivi di protezione). La norma tutela il corretto funzionamento dell'apparato militare e la disciplina interna.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa: il giudice ha ritenuto che la reiterazione della condotta e la gravità del contesto pandemico escludono la rilevanza della tenuità.

  • art. 3 Costituzione

    L'obiezione di disparità di trattamento rispetto ai civili (sanzione amministrativa) è stata respinta: i militari hanno doveri ulteriori di obbedienza e disciplina, giustificando esiti sanzionatori diversi.

  • DPCM (normativa statale emergenza Covid)

    Riconosciuto che le disposizioni generali anti-Covid esistevano, ma l'Amministrazione Militare ha emanato disposizioni interne che hanno reso l'ordine di indossare la mascherina specificamente inerente al servizio.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n.39/2001

    "[..] oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali..."

    Richiamata per confermare il principio che l'ordine punibile deve avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina; nel caso concreto l'ordine di usare DPI è ritenuto inerenza al servizio.

Massime di principio

  • In ambito militare, ordini relativi a misure di sicurezza (es. uso di DPI) emanati dall'Amministrazione e inerenti al servizio sono legittimi: il loro rifiuto può integrare il reato di disobbedienza anche se norme analoghe fuori dal contesto militare prevedono sanzioni amministrative.
  • Per far valere un'esenzione (stato di necessità o motivi di salute) è cruciale prospettarla e documentarla immediatamente al momento dell'ordine; produzioni ex post hanno scarso rilievo se non dimostrano la condizione al momento del fatto.
  • La ripetizione della condotta è un elemento che esclude più facilmente l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis); la valutazione della tenuità considera modalità, contesto e reiterazione.
  • La conformità tecnica ex post di dispositivi (es. marchio CE) è in genere irrilevante se non era contestata o nota al momento dell'ordine; la valutazione si concentra sulla legittimità dell'ordine e sull'inerenza al servizio.
  • Differenze di trattamento rispetto ai civili possono essere legittime se giustificate dall'obbligo militare di disciplina e gerarchia; un ricorso fondato sull'art.3 Cost. richiede dimostrare un'ingiustificata disparità normativa o applicativa.

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