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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15402/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo che aveva ravvisato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una società e due collaboratori indicati formalmente come appaltatori di opere edili, con conseguente pretesa contributiva e sanzionatoria dell’INPS, veicolata tramite cartella esattoriale e ordinanza-ingiunzione. In primo e secondo grado gli opponenti contestavano l’illegittimità di tale pretesa; la Corte d’appello aveva confermato l’impianto dell’accertamento ispettivo, valorizzando le dichiarazioni rese dai lavoratori e la documentazione contrattuale, ritenuta incompleta per mancanza di elementi essenziali. Nel ricorso per cassazione erano stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 2 l. n. 638 del 1983, come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2016, sulla legittimazione dei legali rappresentanti nei giudizi riuniti di opposizione a ordinanza-ingiunzione e a cartella; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella produzione documentale autorizzata dal tribunale; 3) violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e erronea valutazione del giudicato formatosi sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. In corso di giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi, di avere pagato quanto dovuto e di rinunciare al ricorso; l’INPS non ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata e della rinuncia al ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato che la rinuncia, pur senza accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ritenendo che l’adesione alla procedura di definizione agevolata comporti la regolazione delle spese in quella sede. Infine ha escluso l’obbligo per i ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio per cui la sanzione non si applica alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame; in dispositivo, il giudizio è stato dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 638 del 1983

    richiamato dai ricorrenti come parametro sulla legittimazione dei legali rappresentanti nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione e cartella, ma la decisione non entra nel merito della censura per intervenuta rinuncia.

  • d.lgs. n. 8 del 2016

    citato quale modifica dell’art. 2 l. n. 638 del 1983, senza approfondimento per effetto dell’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017

    richiamato in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

  • L. n. 172/2017

    conversione del D.L. n. 148/2017, richiamata ai fini della definizione agevolata.

  • art. 3, comma 11, D.L. n. 119/2018

    richiamato come ulteriore base normativa della definizione agevolata dei carichi e della regolazione delle spese dei giudizi in corso.

  • L. n. 136/2018

    conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata ai fini della definizione agevolata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di legittimità richiamata nella trattazione del ricorso.

  • art. 2700 c.c.

    dedotto nel terzo motivo come parametro sulla fede privilegiata dell’atto pubblico e delle risultanze del verbale ispettivo.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto nel terzo motivo come norma sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto nel terzo motivo come norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    dedotto nel terzo motivo quale norma sull’onere della prova.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ne esclude l’applicazione, affermando che il meccanismo sanzionatorio dell’ulteriore contributo unificato non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura di atto accettizio ma determina effetti processuali immediati e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • L’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione può comportare la regolazione delle spese dei giudizi in corso in quella sede, giustificando la compensazione delle spese di legittimità.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non è dovuto quando il gravame non sia definito nel merito ma venga meno per una causa sopravvenuta di inammissibilità/estinzione, poiché la funzione sanzionatoria della norma è limitata alle impugnazioni pretestuose o dilatorie.
  • Quando interviene una rinuncia al ricorso per sopravvenuta definizione del carico, la Corte di cassazione non esamina i motivi di impugnazione e si limita a dichiarare l’estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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