Sentenza del 02/02/2015 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
Utili extracontabili in capo alla Società - Distribuzione ai soci - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva imputato ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, maggiori redditi di capitale ritenuti derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società mediante la contestazione di ricavi occultati e/o costi non riconosciuti. La pretesa si fondava essenzialmente sulla presunta distribuzione degli utili e sulla ristretta base azionaria della società. I ricorrenti hanno contestato che la ristretta compagine sociale potesse costituire, da sola, prova sufficiente dell'effettiva percezione degli utili da parte di ciascun socio.
La decisione
La pretesa impositiva non può essere fondata sulla sola ristrettezza della base sociale. L'Agenzia delle Entrate deve fornire un concreto riscontro probatorio della distribuzione degli utili extracontabili e dimostrare, per ciascun socio, l'effettiva percezione della quota spettante. A tal fine possono essere rilevanti, ad esempio, la verifica dei movimenti bancari connessi alla distribuzione o altri elementi specifici e individualizzanti. In mancanza di tale prova, l'imputazione automatica dei maggiori redditi ai soci non è sufficiente.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base azionaria, la ristrettezza della compagine sociale può costituire una presunzione iniziale della distribuzione degli utili extracontabili, ma non prova automaticamente l'effettiva percezione da parte di ogni socio.
- L'Amministrazione finanziaria deve corroborare la presunzione con elementi concreti, come movimentazioni bancarie, documentazione societaria, flussi finanziari o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
- La prova della maggiore redditività della società non coincide necessariamente con la prova della distribuzione degli utili ai soci: i due fatti devono essere distintamente dimostrati.
- L'accertamento deve essere individualizzato: per imputare il reddito a ciascun socio occorre giustificare anche la sua effettiva partecipazione alla percezione della somma, non soltanto la percentuale di partecipazione societaria.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di tracce finanziarie della distribuzione, la mancata disponibilità delle somme, l'eventuale reinvestimento degli utili nella società o altri elementi incompatibili con la percezione personale.
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