Sentenza del 02/02/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Benevento
TARSU - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Validità - Sussiste - Notifica effettuata oltre l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c. costituisce mera irregolarità sanata con il raggiungimento dello scopo - Mancanza del presupposto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la cartella di pagamento TARSU sia sotto il profilo formale, sostenendo l'invalidità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata oltre l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c., sia sotto il profilo sostanziale, deducendo l'assenza del presupposto impositivo. In particolare, sosteneva che la gestione di parcheggi pubblici a pagamento non comportasse produzione di rifiuti solidi urbani e, pertanto, non determinasse l'obbligo di pagamento della TARSU.
La decisione
La notifica della cartella tramite posta elettronica certificata è stata ritenuta valida. L'invio oltre l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c. è stato qualificato come mera irregolarità, sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e sia stato posto in condizione di conoscerlo e impugnarlo. Tuttavia, la pretesa tributaria è risultata infondata nel merito: l'attività di gestione di parcheggi pubblici a pagamento, in quanto tale, non comporta produzione di rifiuti solidi urbani. La società non è quindi stata considerata soggetto passivo TARSU per tale attività e la cartella è stata sostanzialmente annullata o comunque ritenuta non dovuta.
Norme richiamate
Art. 147 c.p.c.
La notificazione non può farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
La violazione dell'orario di notifica non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità quando la notifica abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Disciplina TARSU
Il tributo presuppone l'occupazione o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. La sola gestione di parcheggi pubblici a pagamento, senza produzione di tali rifiuti in misura rilevante ai fini del tributo, non rende automaticamente il gestore soggetto passivo.
Massime di principio
- La notifica di una cartella tramite PEC può essere valida anche se effettuata fuori dall'orario ordinario previsto per le notificazioni: se il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto difendersi, l'irregolarità è normalmente sanata dal raggiungimento dello scopo.
- Per contestare una cartella tributaria è utile distinguere i vizi formali della notifica dall'assenza del presupposto impositivo: anche quando la notifica è valida, il tributo può essere annullato se manca il fatto che lo giustifica.
- La TARSU non si applica automaticamente a ogni attività svolta in un'area o in un immobile; occorre verificare concretamente se l'attività e gli spazi utilizzati siano suscettibili di produrre rifiuti urbani secondo la disciplina applicabile.
- La gestione di parcheggi pubblici a pagamento, considerata isolatamente, non costituisce di per sé attività produttiva di rifiuti solidi urbani tale da far sorgere l'obbligo TARSU.
- La valutazione può dipendere dalle caratteristiche concrete delle aree, dall'attività effettivamente svolta e dalla prova della produzione di rifiuti; pertanto, la generalizzazione non esclude situazioni diverse in presenza di ulteriori attività o di locali suscettibili di produrre rifiuti.
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