Sentenza del 02/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Bologna
IVA - addebito del tributo con aliquota maggiore di quella di legge per l'operazione - detrazione del tributo ex art. 19 d.P.R. 633/72 - nella misura prevista per la specifica prestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la detraibilità soltanto dell'IVA calcolata secondo l'aliquota legalmente prevista per la specifica prestazione, mentre la maggiore imposta indicata e versata al cedente non è detraibile. Il cessionario conserva comunque la possibilità di agire civilmente contro il cedente per ottenere la restituzione della maggiore IVA pagata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la misura dell'IVA detraibile ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 quando il cedente o prestatore addebita in fattura un'imposta calcolata con un'aliquota maggiore di quella prevista dalla legge per la specifica operazione. Il cessionario non può detrarre integralmente l'importo esposto in fattura se esso eccede l'imposta effettivamente dovuta: deve verificare, con la diligenza richiesta nei rapporti commerciali, la corretta aliquota applicabile.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione riguarda l'imposta effettivamente dovuta in relazione all'operazione, determinata applicando l'aliquota prevista dalla legge, e non ogni importo erroneamente addebitato in fattura.
Art. 17 della VI Direttiva CEE 77/388/CEE
Il diritto di detrazione è collegato all'IVA dovuta o assolta per beni e servizi utilizzati ai fini delle operazioni imponibili; non legittima la detrazione di un'imposta eccedente quella legalmente applicabile.
Cassazione, ordinanza n. 15178/2014
Conferma che il cessionario deve detrarre l'IVA nella misura corretta prevista per l'operazione, anche quando il cedente abbia esposto in fattura un'aliquota maggiore.
Massime di principio
- La fattura non rende automaticamente detraibile tutta l'IVA esposta: il contribuente deve verificare che l'aliquota applicata sia quella prevista dalla legge per la concreta operazione.
- L'IVA eccedente rispetto a quella legalmente dovuta costituisce un importo non detraibile dal cessionario, anche se è stato effettivamente pagato al fornitore.
- Il cessionario deve adottare una ragionevole diligenza nei controlli fiscali e commerciali, soprattutto quando l'aliquota applicata può essere oggetto di verifica.
- L'eventuale errore del cedente non si trasferisce automaticamente a carico dell'Erario: il recupero della maggiore IVA pagata deve normalmente essere richiesto al cedente mediante rettifica della fattura o azione civilistica.
- In caso di contestazione, occorre distinguere tra l'IVA correttamente dovuta per l'operazione e l'eventuale eccedenza erroneamente fatturata.
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