Sentenza del 02/02/2015 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - IRPEG - società di capitali - cancellazione dal registro imprese - responsabilità dei soci - limiti - art. 2495 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità del socio non deriva automaticamente dalla mera cancellazione della società dal registro delle imprese. Essa sussiste esclusivamente se l’Amministrazione dimostra che il socio ha ricevuto somme o beni in sede di liquidazione; in tal caso, la responsabilità è limitata al valore di quanto percepito. In assenza di tale prova, il socio non può essere considerato responsabile delle obbligazioni della società estinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento di imposte sui redditi (IRPEG) nei confronti di una società di capitali successivamente cancellata dal registro delle imprese e la conseguente responsabilità del socio di una società a responsabilità limitata per obbligazioni fiscali o altri rapporti pendenti della società estinta. Il principio esaminato è quello dell’art. 2495 c.c., secondo cui, dopo la cancellazione, il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti delle somme eventualmente ricevute in base al bilancio finale di liquidazione.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La norma limita la responsabilità dei soci della società estinta alle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione. La cancellazione dal registro delle imprese non rende il socio automaticamente responsabile dei debiti sociali.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente, ma non consente di imputare automaticamente ai soci tutte le obbligazioni rimaste insolute.
- Il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti della società estinta solo se ha ricevuto somme o beni dalla liquidazione e comunque entro il limite del valore effettivamente percepito.
- L’onere di provare che il socio abbia riscosso somme in sede di liquidazione grava sul creditore o sull’Amministrazione che intende far valere la responsabilità.
- Se non risulta alcuna distribuzione ai soci o tale distribuzione non viene dimostrata, l’azione nei confronti del socio deve essere esclusa.
- Il principio vale anche per obbligazioni tributarie, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dall’art. 2495 c.c.
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