Sentenza del 02/02/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
ONERE DELLA PROVA - Natura fittizia delle operazioni societarie - In capo all'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'onere iniziale della prova grava sull'Amministrazione finanziaria. Non è sufficiente una contestazione generica o il solo sospetto di fittizietà delle operazioni: occorrono elementi concreti, anche presuntivi, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il testo non indica l'esito specifico del giudizio, né consente di stabilire formalmente quale parte abbia vinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova quando l'Amministrazione finanziaria contesta la natura fittizia delle operazioni economiche poste in essere dalle parti. L'Amministrazione deve dimostrare gli elementi di fatto idonei a concretizzare la frode e, se rilevante, la consapevolezza della frode da parte del contribuente. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, tali da porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 22135/2013
È richiamata come precedente secondo cui l'Amministrazione finanziaria deve provare gli elementi fattuali della frode o della consapevolezza della frode; tale prova può essere fornita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni fittizie o fraudolente, deve prima fornire elementi concreti che sostengano la contestazione; il contribuente non è tenuto a dimostrare immediatamente la propria innocenza in assenza di una prova iniziale dell'Ufficio.
- Le presunzioni possono essere sufficienti, ma devono essere gravi, precise e concordanti; meri sospetti, anomalie isolate o affermazioni generiche normalmente non bastano.
- Gli elementi presuntivi devono essere valutati anche in relazione a ciò che avrebbe potuto percepire un imprenditore onesto e mediamente esperto nelle medesime circostanze.
- Una volta che l'Amministrazione abbia fornito una prova presuntiva adeguata, il contribuente deve offrire una spiegazione documentata e coerente delle operazioni e della propria estraneità alla frode.
- Il principio riguarda l'onere della prova e non consente, dal solo estratto fornito, di determinare l'esito concreto della controversia.
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