Sentenza del 02/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - società cancellata dal registro delle imprese - atto impositivo notificato e intestato alla società - inesistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché presentato da una società ormai estinta e priva di legittimazione. L'atto impositivo notificato alla società cancellata è stato considerato inesistente, in quanto rivolto a un soggetto non più esistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo. La cancellazione determina l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua soggettività e capacità processuale. L'accertamento, essendo intestato e notificato a un soggetto ormai estinto, è inesistente perché manca il destinatario giuridico della pretesa. Inoltre, il ricorso proposto dalla società estinta è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
Norme richiamate
Norme civilistiche sulla cancellazione e sull'estinzione delle società dal registro delle imprese
La cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, con conseguente perdita della soggettività giuridica e della capacità di essere destinataria di atti impositivi o di agire in giudizio.
Principi processuali sulla legittimazione e capacità processuale
Un ricorso proposto da un soggetto estinto è inammissibile perché manca la legittimazione processuale del ricorrente.
Massime di principio
- Prima di notificare un accertamento o altro atto impositivo a una società, l'amministrazione deve verificare che la società sia ancora iscritta e non sia stata cancellata dal registro delle imprese.
- Un atto intestato e notificato a una società già estinta può essere considerato inesistente, perché manca il soggetto giuridico destinatario della pretesa.
- La società cancellata non può validamente proporre ricorso: l'eventuale impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Per evitare conseguenze processuali, gli atti devono essere eventualmente indirizzati ai soggetti cui la legge attribuisce la legittimazione dopo l'estinzione della società, come ex soci o liquidatori, quando previsto dalla disciplina applicabile.
- La verifica della data di cancellazione rispetto alla data di notifica dell'atto è determinante: se la cancellazione è anteriore, l'atto rivolto alla società estinta presenta un vizio radicale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →