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Sentenza

Sentenza del 02/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Accertamento - società cancellata dal registro delle imprese - atto impositivo notificato e intestato alla società - inesistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché presentato da una società ormai estinta e priva di legittimazione. L'atto impositivo notificato alla società cancellata è stato considerato inesistente, in quanto rivolto a un soggetto non più esistente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo. La cancellazione determina l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua soggettività e capacità processuale. L'accertamento, essendo intestato e notificato a un soggetto ormai estinto, è inesistente perché manca il destinatario giuridico della pretesa. Inoltre, il ricorso proposto dalla società estinta è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.

Norme richiamate

  • Norme civilistiche sulla cancellazione e sull'estinzione delle società dal registro delle imprese

    La cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, con conseguente perdita della soggettività giuridica e della capacità di essere destinataria di atti impositivi o di agire in giudizio.

  • Principi processuali sulla legittimazione e capacità processuale

    Un ricorso proposto da un soggetto estinto è inammissibile perché manca la legittimazione processuale del ricorrente.

Massime di principio

  • Prima di notificare un accertamento o altro atto impositivo a una società, l'amministrazione deve verificare che la società sia ancora iscritta e non sia stata cancellata dal registro delle imprese.
  • Un atto intestato e notificato a una società già estinta può essere considerato inesistente, perché manca il soggetto giuridico destinatario della pretesa.
  • La società cancellata non può validamente proporre ricorso: l'eventuale impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Per evitare conseguenze processuali, gli atti devono essere eventualmente indirizzati ai soggetti cui la legge attribuisce la legittimazione dopo l'estinzione della società, come ex soci o liquidatori, quando previsto dalla disciplina applicabile.
  • La verifica della data di cancellazione rispetto alla data di notifica dell'atto è determinante: se la cancellazione è anteriore, l'atto rivolto alla società estinta presenta un vizio radicale.

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