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Ordinanza

Ordinanza n. 1244/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento- previa tutela cautelare - dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202514855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la competente rappresentanza diplomatica aveva già convocato il ricorrente e riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Dal testo non emerge una decisione definitiva sull'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del MAECI sulla richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, formulando anche istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nelle more della trattazione cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente rappresentanza diplomatica ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto, dando quindi riscontro positivo alla richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, l'istanza cautelare è stata respinta perché, nelle more della decisione, l'amministrazione ha convocato il ricorrente per formalizzare la domanda di visto, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more della trattazione di un'istanza cautelare proposta contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa l'esigenza cautelare del ricorrente, l'istanza cautelare deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La convocazione dell'interessato da parte della competente rappresentanza diplomatica per formalizzare una domanda di visto costituisce riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e fa venir meno l'interesse attuale alla tutela cautelare diretta a ottenere tale formalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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