Ordinanza n. 1244/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento- previa tutela cautelare - dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la competente rappresentanza diplomatica aveva già convocato il ricorrente e riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Dal testo non emerge una decisione definitiva sull'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio.
Atto impugnato: silenzio del MAECI sulla richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, formulando anche istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nelle more della trattazione cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente rappresentanza diplomatica ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto, dando quindi riscontro positivo alla richiesta di appuntamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, l'istanza cautelare è stata respinta perché, nelle more della decisione, l'amministrazione ha convocato il ricorrente per formalizzare la domanda di visto, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more della trattazione di un'istanza cautelare proposta contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa l'esigenza cautelare del ricorrente, l'istanza cautelare deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse.
- La convocazione dell'interessato da parte della competente rappresentanza diplomatica per formalizzare una domanda di visto costituisce riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e fa venir meno l'interesse attuale alla tutela cautelare diretta a ottenere tale formalizzazione.
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