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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18916/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il diritto al rimborso dell'aggio di riscossione versato da Banco BPM a seguito di notifica di una cartella di pagamento iscritta a ruolo a titolo provvisorio; la banca aveva impugnato l'avviso di accertamento e il procedimento si era definito con una conciliazione giudiziale che ha ridotto la pretesa dell'amministrazione. L'Agenzia delle entrate-riscossione ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale (che aveva rigettato l'appello del concessionario confermando la sentenza favorevole alla banca) sostenendo che l'aggio è legittimamente dovuto in relazione all'attivazione del procedimento di riscossione (notifica della cartella iscritta a ruolo) e non viene eliminato dalla conciliazione giudiziale intervenuta nel merito; in sintesi: l'aggio remunererebbe il costo complessivo del servizio di riscossione e sussisterebbe per il solo fatto della notifica della cartella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'aggio è accessorio alla pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e che la legittimità della richiesta di aggio è strettamente correlata all'esito della pretesa impositiva. Poiché la conciliazione giudiziale ha ridotto la pretesa (non l'ha annullata integralmente), il pagamento eseguito sulla base della cartella provvisoria risulta solo parzialmente indebito: la banca ha diritto al rimborso solo nella misura eccedente la pretesa concordata in sede di conciliazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata della CTR Lombardia e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale di secondo grado, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 112/1999, art. 17, comma 1

    Riferita alla disciplina dei presupposti per il pagamento dell'aggio da parte dell'agente della riscossione; la Corte discute la funzione dell'aggio come meccanismo di finanziamento dell'attività di riscossione

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 15

    Richiamato per l'effetto dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, che legittima la notifica della cartella

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 68

    Norma richiamata per stabilire gli effetti delle decisioni del giudice tributario sulla pretesa dell'amministrazione e l'obbligo di adeguamento/sgravio o rimborso in caso di annullamento o riduzione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2021

    Richiamata per chiarire la funzione dell'aggio quale copertura dei costi delle operazioni infruttuose e la scelta di far gravare l'onere sui soggetti morosi anziché sulla fiscalità generale

  • Cass. civ., 3 dicembre 2020, n. 27650

    Giurisprudenza sul carattere dell'aggio quale compenso per l'attività esattoriale e sulla sua natura retributiva/accessoria

  • Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3416

    Richiamata circa la natura retributiva e non tributaria dell'aggio e la sua accessorietà rispetto al tributo

  • Cass. civ., 11 maggio 2020, n. 8714

    Riferimento alla qualificazione dell'aggio come compenso per l'attività di riscossione

  • Cass. 12 novembre 2014, n. 24092

    Distinto come principio applicabile quando la cartella è stata notificata dopo una sentenza passata in giudicato che già aveva annullato l'atto impositivo: in tale ipotesi la cartella è illegittima e determina il rimborso totale

  • Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445

    Giurisprudenza richiamata sull'obbligo dell'ente impositore e del giudice di adeguare la pretesa agli esiti del giudizio e sull'eventuale obbligo di sgravio o rimborso

Massime di principio

  • L'aggio di riscossione è accessory alla pretesa impositiva: la sua legittimità dipende dall'esistenza e dall'entità della pretesa tributaria che legittima l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.
  • Se in sede giudiziaria la pretesa impositiva viene ridotta (concordata o per decisione del giudice), il pagamento dell'aggio eseguito sulla base della cartella provvisoria può risultare solo parzialmente indebito; il rimborso spetta nella misura eccedente la pretesa effettivamente dovuta dopo la riduzione.
  • Se la cartella è stata notificata dopo che un giudice ha annullato completamente l'atto impositivo (pronuncia definitiva), la cartella è illegittima e il rimborso dell'aggio e degli altri oneri è dovuto integralmente (principio ex Cass. n. 24092/2014).
  • L'aggio non va valutato esclusivamente sulla singola attività di notifica, ma va inquadrato nella scelta legislativa di far gravare sui soggetti morosi i costi complessivi della riscossione; tuttavia, ciò non impedisce il rimborso quando la pretesa impositiva viene ridimensionata o annullata.
  • In contenziosi simili occorre verificare attentamente la tempistica (data di notifica dell'avviso, della cartella e della pronuncia/accordo) e applicare l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 per determinare gli effetti di sentenze o accordi sulla pretesa e sugli accessori.
  • Operativamente, in caso di conciliazione giudiziale che modifica l'importo, il calcolo dell'eventuale rimborso dell'aggio deve essere proporzionale alla riduzione della pretesa e non comporta automaticamente l'eliminazione del diritto dell'agente alla remunerazione per l'attività complessiva svolta.

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