Cassazione Civile, Sentenza n. 18916/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso dell'aggio di riscossione versato da Banco BPM a seguito di notifica di una cartella di pagamento iscritta a ruolo a titolo provvisorio; la banca aveva impugnato l'avviso di accertamento e il procedimento si era definito con una conciliazione giudiziale che ha ridotto la pretesa dell'amministrazione. L'Agenzia delle entrate-riscossione ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale (che aveva rigettato l'appello del concessionario confermando la sentenza favorevole alla banca) sostenendo che l'aggio è legittimamente dovuto in relazione all'attivazione del procedimento di riscossione (notifica della cartella iscritta a ruolo) e non viene eliminato dalla conciliazione giudiziale intervenuta nel merito; in sintesi: l'aggio remunererebbe il costo complessivo del servizio di riscossione e sussisterebbe per il solo fatto della notifica della cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'aggio è accessorio alla pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e che la legittimità della richiesta di aggio è strettamente correlata all'esito della pretesa impositiva. Poiché la conciliazione giudiziale ha ridotto la pretesa (non l'ha annullata integralmente), il pagamento eseguito sulla base della cartella provvisoria risulta solo parzialmente indebito: la banca ha diritto al rimborso solo nella misura eccedente la pretesa concordata in sede di conciliazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata della CTR Lombardia e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale di secondo grado, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 112/1999, art. 17, comma 1
Riferita alla disciplina dei presupposti per il pagamento dell'aggio da parte dell'agente della riscossione; la Corte discute la funzione dell'aggio come meccanismo di finanziamento dell'attività di riscossione
d.P.R. n. 602/1973, art. 15
Richiamato per l'effetto dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, che legittima la notifica della cartella
d.lgs. n. 546/1992, art. 68
Norma richiamata per stabilire gli effetti delle decisioni del giudice tributario sulla pretesa dell'amministrazione e l'obbligo di adeguamento/sgravio o rimborso in caso di annullamento o riduzione
Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2021
Richiamata per chiarire la funzione dell'aggio quale copertura dei costi delle operazioni infruttuose e la scelta di far gravare l'onere sui soggetti morosi anziché sulla fiscalità generale
Cass. civ., 3 dicembre 2020, n. 27650
Giurisprudenza sul carattere dell'aggio quale compenso per l'attività esattoriale e sulla sua natura retributiva/accessoria
Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3416
Richiamata circa la natura retributiva e non tributaria dell'aggio e la sua accessorietà rispetto al tributo
Cass. civ., 11 maggio 2020, n. 8714
Riferimento alla qualificazione dell'aggio come compenso per l'attività di riscossione
Cass. 12 novembre 2014, n. 24092
Distinto come principio applicabile quando la cartella è stata notificata dopo una sentenza passata in giudicato che già aveva annullato l'atto impositivo: in tale ipotesi la cartella è illegittima e determina il rimborso totale
Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445
Giurisprudenza richiamata sull'obbligo dell'ente impositore e del giudice di adeguare la pretesa agli esiti del giudizio e sull'eventuale obbligo di sgravio o rimborso
Massime di principio
- L'aggio di riscossione è accessory alla pretesa impositiva: la sua legittimità dipende dall'esistenza e dall'entità della pretesa tributaria che legittima l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.
- Se in sede giudiziaria la pretesa impositiva viene ridotta (concordata o per decisione del giudice), il pagamento dell'aggio eseguito sulla base della cartella provvisoria può risultare solo parzialmente indebito; il rimborso spetta nella misura eccedente la pretesa effettivamente dovuta dopo la riduzione.
- Se la cartella è stata notificata dopo che un giudice ha annullato completamente l'atto impositivo (pronuncia definitiva), la cartella è illegittima e il rimborso dell'aggio e degli altri oneri è dovuto integralmente (principio ex Cass. n. 24092/2014).
- L'aggio non va valutato esclusivamente sulla singola attività di notifica, ma va inquadrato nella scelta legislativa di far gravare sui soggetti morosi i costi complessivi della riscossione; tuttavia, ciò non impedisce il rimborso quando la pretesa impositiva viene ridimensionata o annullata.
- In contenziosi simili occorre verificare attentamente la tempistica (data di notifica dell'avviso, della cartella e della pronuncia/accordo) e applicare l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 per determinare gli effetti di sentenze o accordi sulla pretesa e sugli accessori.
- Operativamente, in caso di conciliazione giudiziale che modifica l'importo, il calcolo dell'eventuale rimborso dell'aggio deve essere proporzionale alla riduzione della pretesa e non comporta automaticamente l'eliminazione del diritto dell'agente alla remunerazione per l'attività complessiva svolta.
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