Sentenza del 10/11/2016 n. 286 - Comm. Trib. Prov. Novara
Impianto fotovoltaico - Agevolazioni - Condizioni - Requisiti oggettivi - Investimenti ambientali - Affermazione - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della detassazione ambientale agli impianti fotovoltaici e il criterio per determinare l'entità dell'agevolazione. È stato affermato che un impianto fotovoltaico costituisce un investimento ambientale, poiché permette all'impresa di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, contribuendo alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, in base al principio dell'approccio incrementale, il beneficio non deve necessariamente riguardare l'intero costo dell'impianto: occorre confrontare tale costo con quello di un impianto alimentato da fonte convenzionale avente la stessa capacità produttiva.
La decisione
La detassazione ambientale è stata ritenuta astrattamente applicabile agli impianti fotovoltaici. L'importo agevolabile deve però essere determinato considerando esclusivamente il costo incrementale dell'investimento ambientale, calcolato come differenza tra il costo dell'impianto fotovoltaico e quello di un impianto convenzionale equivalente per produzione di energia. Il testo non contiene indicazioni sull'esito processuale concreto, né identifica le parti.
Norme richiamate
Principio dell'approccio incrementale
L'agevolazione ambientale deve essere calcolata sulla maggiore spesa sostenuta per realizzare una soluzione più rispettosa dell'ambiente rispetto a un'alternativa convenzionale equivalente, non sull'intero costo dell'investimento.
Disciplina della detassazione degli investimenti ambientali
Gli impianti fotovoltaici possono rientrare tra gli investimenti ambientali agevolabili quando producono energia da fonte rinnovabile destinata al funzionamento dell'impresa e determinano benefici ambientali verificabili.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico destinato all'attività d'impresa può essere qualificato come investimento ambientale, in quanto utilizza una fonte rinnovabile e riduce il ricorso a fonti energetiche tradizionali.
- Per quantificare l'agevolazione non è sufficiente considerare il costo totale dell'impianto fotovoltaico: occorre individuare il costo di un impianto convenzionale con pari capacità produttiva e agevolare, in linea generale, il solo maggior costo ambientale.
- La spettanza del beneficio richiede una comparazione tecnica ed economica attendibile tra l'impianto da fonte rinnovabile e l'alternativa convenzionale equivalente.
- La qualificazione dell'investimento come ambientale non comporta automaticamente l'agevolazione integrale dell'intera spesa sostenuta.
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