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Sentenza

Sentenza del 10/11/2016 n. 286 - Comm. Trib. Prov. Novara

Impianto fotovoltaico - Agevolazioni - Condizioni - Requisiti oggettivi - Investimenti ambientali - Affermazione - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità della detassazione ambientale agli impianti fotovoltaici e il criterio per determinare l'entità dell'agevolazione. È stato affermato che un impianto fotovoltaico costituisce un investimento ambientale, poiché permette all'impresa di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, contribuendo alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, in base al principio dell'approccio incrementale, il beneficio non deve necessariamente riguardare l'intero costo dell'impianto: occorre confrontare tale costo con quello di un impianto alimentato da fonte convenzionale avente la stessa capacità produttiva.

La decisione

La detassazione ambientale è stata ritenuta astrattamente applicabile agli impianti fotovoltaici. L'importo agevolabile deve però essere determinato considerando esclusivamente il costo incrementale dell'investimento ambientale, calcolato come differenza tra il costo dell'impianto fotovoltaico e quello di un impianto convenzionale equivalente per produzione di energia. Il testo non contiene indicazioni sull'esito processuale concreto, né identifica le parti.

Norme richiamate

  • Principio dell'approccio incrementale

    L'agevolazione ambientale deve essere calcolata sulla maggiore spesa sostenuta per realizzare una soluzione più rispettosa dell'ambiente rispetto a un'alternativa convenzionale equivalente, non sull'intero costo dell'investimento.

  • Disciplina della detassazione degli investimenti ambientali

    Gli impianti fotovoltaici possono rientrare tra gli investimenti ambientali agevolabili quando producono energia da fonte rinnovabile destinata al funzionamento dell'impresa e determinano benefici ambientali verificabili.

Massime di principio

  • Un impianto fotovoltaico destinato all'attività d'impresa può essere qualificato come investimento ambientale, in quanto utilizza una fonte rinnovabile e riduce il ricorso a fonti energetiche tradizionali.
  • Per quantificare l'agevolazione non è sufficiente considerare il costo totale dell'impianto fotovoltaico: occorre individuare il costo di un impianto convenzionale con pari capacità produttiva e agevolare, in linea generale, il solo maggior costo ambientale.
  • La spettanza del beneficio richiede una comparazione tecnica ed economica attendibile tra l'impianto da fonte rinnovabile e l'alternativa convenzionale equivalente.
  • La qualificazione dell'investimento come ambientale non comporta automaticamente l'agevolazione integrale dell'intera spesa sostenuta.

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