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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24230/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, con ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva convenuto la società datrice davanti al Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per mancato superamento del periodo di prova. La società aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Massa sostenendo che il foro competente fosse quello della sede legale della società (Pistoia) oppure quello di stipulazione del contratto (Firenze). La società, nel proporre regolamento necessario di competenza, ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Massa deducendo violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo che in Massa non vi fosse una vera dipendenza aziendale, ma solo l'esecuzione di servizi di trasporto tramite un consorzio e un cliente terzo; inoltre contestava che la sede del cliente indicata nel contratto di assunzione potesse valere come dipendenza datoriale. Il lavoratore ha resistito al regolamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la competenza per territorio del Tribunale di Massa, quale giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio deve proseguire. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 413 c.p.c., la nozione di dipendenza aziendale è ampia e comprende anche un luogo formalmente appartenente a terzi, se in esso il lavoratore svolge stabilmente la prestazione e da esso partono e in esso si concludono le mansioni; nel caso concreto, la sede di Massa della Gls costituiva dipendenza aziendale della datrice, poiché lì il lavoratore svolgeva l'attività di autista per trasporti commissionati da clienti e affidati alla società cooperativa tramite il consorzio. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma processuale usata dal lavoratore per introdurre il giudizio di merito

  • art. 413 c.p.c.

    i fori alternativi nelle controversie di lavoro sono disponibili per l'attore, ma la scelta richiede la prova dei fatti costitutivi del foro prescelto; la dipendenza aziendale è intesa in senso ampio e funzionale alla ratio di favorire il radicamento del foro del lavoro nel luogo della prestazione

  • art. 42 c.p.c.

    norma che consente il regolamento necessario di competenza avverso la decisione sulla competenza

  • art. 380 ter c.p.c.

    richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto integrale del regolamento, può sussistere l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Nelle controversie individuali di lavoro l'attore può scegliere tra i fori speciali previsti dall'art. 413 c.p.c., ma deve allegare e provare i fatti che integrano la fattispecie del foro prescelto.
  • La nozione di "dipendenza aziendale" ai fini della competenza territoriale del lavoro va intesa in senso ampio e funzionale, senza coincidere necessariamente con l'unità produttiva o con locali di proprietà del datore di lavoro.
  • Ai fini dell'art. 413 c.p.c., è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore utilizzi il luogo di lavoro: ciò che conta è che in quel luogo esista un nucleo organizzato di beni destinato all'esercizio dell'impresa e vi operi l'attività lavorativa.
  • Può costituire dipendenza aziendale anche un luogo di proprietà di terzi, se esso è concretamente utilizzato come centro di svolgimento delle mansioni, con inizio e fine dell'attività lavorativa del dipendente.
  • Nel regolamento di competenza, il rigetto del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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