Sentenza n. 587/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: 1) del decreto in data 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11, notificato allo straniero il 10/03/2025, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta ha decretato il rigetto dell’istanza, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- da protezione speciale a lavoro subordinato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi espressamente incluso, tra i quali: - il preavviso di rigetto, prot. n. -OMISSIS- del 04/02/2025 Uscita, notificato il 05/02/2025; - il decreto di espulsione del 10/03/2025, prot. n.-OMISSIS- R.P., notificato all’interessato in pari data, ore 13.05, con il quale il Prefetto della provincia di Caltanissetta, ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale e l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del cittadino straniero -OMISSIS-; - il verbale del 10/03/2025, ore 13.10, consegnato in copia all’interessato in pari data, con cui la Questura di Caltanissetta, ha ritirato: a) passaporto della Repubblica Federale della Nigeria n. -OMISSIS-, rilasciato dal Governo della Repubblica della Nigeria il 18/09/2023, con scadenza il 17/09/2028, b) permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Caltanissetta il 30/12/2022, scaduto il 30/12/2024, c) l’assicurata poste, avente n. -OMISSIS-, con versamento postale di € 70,46; - l’ordine, disposto dal Questore della Provincia di Caltanissetta, prot. n.-OMISSIS- R.P., notificato allo straniero in data 10/03/2025, ore 13.15, mercé il quale l’-OMISSIS- è stato sottoposto alle seguenti misure alternative al trattenimento presso il CPR: a) consegna del passaporto, b) obbligo di dimora in Gela (CL), c) obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Gela nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 10.00; - la nota del 14/03/2025, con la quale la Questura di Caltanissetta ha rilevato la tardiva presentazione della memoria difensiva del 06/03/2025, prodotta dall’-OMISSIS-, con le osservazioni al preavviso di rigetto; - la successiva nota del 24/03/2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la richiesta di annullamento in autotutela del decreto di rigetto della chiesta conversione. quanto ai motivi aggiunti: - del decreto in data 06/08/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./35, notificato al difensore il 09/08/2025, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta, a seguito del riesame, disposto dall’intestata Autorità, con ordinanza n. 298/2025 REG.PROV.CAU. del 06/06/2025, pubblicata il 09/06/2025, ha confermato il decreto di rigetto del 25/02/2025 dell’istanza, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- da protezione speciale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato e successivo decreto confermativo adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Caltanissetta e, con motivi aggiunti, il successivo decreto confermativo adottato dopo il riesame disposto in sede cautelare. Ha dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente lesione della partecipazione; erronea valutazione del requisito reddituale, poiché l’amministrazione aveva considerato un reddito di € 5.826,45, mentre dal modello 730/2024 risultava un reddito imponibile di € 6.795,00; erronea individuazione del parametro dell’assegno sociale; mancata considerazione della durata della permanenza in Italia, dei contratti di lavoro stipulati nel 2024 e nel 2025, dell’inserimento sociale, della stabile abitazione e dell’attestazione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; omessa traduzione in una lingua comprensibile del preavviso di rigetto e del provvedimento finale. Nel provvedimento confermativo la Questura ha ritenuto il reddito del 2023 inferiore al parametro dell’assegno sociale del 2024, ha qualificato come indebitamente percepito il reddito di cittadinanza e ha giudicato non sufficientemente indicativi di stabilità i contratti di lavoro a tempo determinato e parziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto del 6 agosto 2025, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, costituiva una nuova determinazione amministrativa e aveva sostituito il precedente diniego. Tuttavia, avendo il ricorrente dichiarato di conservare interesse ai fini risarcitori, il giudice ha accertato l’illegittimità del decreto originario ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il primo diniego era fondato su un dato reddituale erroneo: l’amministrazione aveva considerato € 5.826,45 invece di € 6.795,00, con incidenza determinante sull’esito, poiché il reddito effettivo superava l’importo annuo dell’assegno sociale del 2023. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti ed è stato annullato il decreto confermativo. La Questura aveva infatti utilizzato, per valutare il reddito del 2023, il parametro dell’assegno sociale relativo al 2024 (€ 6.947,33), anziché quello del 2023 (€ 6.542,51), così comparando il reddito a un parametro riferito a un diverso periodo d’imposta. Inoltre, aveva erroneamente ritenuto indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, nonostante l’assoluzione del ricorrente dall’accusa relativa alla sua percezione. Il riesame non aveva altresì considerato elementi rilevanti già indicati nell’ordinanza cautelare, quali gli undici anni di soggiorno regolare, la stabile abitazione, i contratti di lavoro e l’inserimento linguistico e sociale. Il TAR ha quindi rilevato errori di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, assorbendo le ulteriori censure. Ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
Consente al giudice di accertare l’illegittimità del provvedimento ormai sostituito, quando persista un interesse del ricorrente ai fini risarcitori.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal giudice e dalle parti in relazione alla valutazione dei presupposti del soggiorno e della conversione del titolo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla valutazione dei presupposti per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno.
art. 13, comma 2, d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina applicabile alla valutazione del requisito reddituale e del procedimento relativo al permesso di soggiorno.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e alle garanzie partecipative del richiedente.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato per la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alle garanzie di difesa e partecipazione.
art. 45, comma 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamato tra le norme poste a sostegno delle garanzie procedimentali dello straniero.
artt. 18 e 33 d.lgs. 25/2008
Richiamati in relazione alle garanzie applicabili alla posizione dello straniero.
artt. 2 e 7 d.l. 4/2019
Richiamati in relazione alla disciplina del reddito di cittadinanza e alla contestazione della sua indebita percezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con una nuova determinazione che comporta una rinnovata valutazione del rapporto amministrativo, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; tuttavia, se il ricorrente conserva un interesse risarcitorio, il giudice deve accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- La valutazione del requisito reddituale per il rinnovo o la conversione di un permesso di soggiorno deve essere compiuta utilizzando un dato reddituale correttamente accertato e il parametro dell’assegno sociale riferito al medesimo periodo d’imposta cui il reddito si riferisce; non è legittimo confrontare il reddito di un anno con il parametro relativo a un anno diverso.
- È viziato per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione il provvedimento che fondi il diniego del titolo di soggiorno sull’indebita percezione di una prestazione assistenziale quando il richiedente sia stato assolto dall’accusa relativa a tale percezione.
- Nel riesame disposto dal giudice amministrativo, l’amministrazione deve esaminare effettivamente gli elementi specificamente indicati come rilevanti, tra cui la durata del soggiorno regolare, l’inserimento sociale e linguistico, la disponibilità di un’abitazione e i rapporti di lavoro; la loro omissione rende carente l’istruttoria e la motivazione della nuova determinazione.
- La nuova valutazione amministrativa adottata in sede di riesame non può limitarsi a riprodurre il precedente esito mediante una motivazione fondata su dati erronei o su un parametro temporale inconferente, ma deve conformarsi alle indicazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale che ha disposto il riesame.
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