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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30277/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cirinnà chiedeva l'ammissione all'esecuzione domiciliare della porzione residua della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 11/07/2017, irrevocabile il 23/09/2017. Il Magistrato di sorveglianza dichiarò l'inammissibilità dell'istanza ritenendola mera reiterazione di una precedente richiesta respinta con ordinanza dell'11/11/2021. Il ricorrente contestò che la precedente istanza era stata disattesa perché presentata all'organo incompetente (Tribunale anziché Magistrato di sorveglianza) e non per ragioni di merito, per cui la nuova istanza non era identica e avrebbe dovuto essere esaminata nel merito rispetto ai presupposti per l'ammissione all'esecuzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza sostanziale di motivazione e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la precedente istanza era stata disattesa per incompetenza dell'organo destinatario e che, pertanto, il Magistrato avrebbe dovuto esaminare i requisiti di merito (misura della pena residua, assenza di cause ostative, idoneità del domicilio). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • nessuna norma espressamente citata

    La decisione applica principi relativi all'ammissione all'esecuzione domiciliare: è necessario esaminare i presupposti di merito quali la misura della pena residua, l'assenza di cause ostative e l'idoneità del domicilio, e motivare adeguatamente l'inammissibilità o il rigetto.

Massime di principio

  • Una nuova istanza per l'esecuzione domiciliare non può essere considerata mera reiterazione se la precedente è stata disattesa per incompetenza dell'organo; in tal caso va esaminata nel merito.
  • Il Magistrato di sorveglianza è tenuto a valutare effettivamente i presupposti per l'ammissione all'esecuzione domiciliare: residuo pena, assenza di cause ostative e idoneità del domicilio.
  • La declaratoria di inammissibilità o il rigetto devono essere adeguatamente motivati; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
  • Se dagli atti emerge che la ragione del precedente diniego non era di merito, il giudice del riesame non può limitarsi a rilevare l'identità formale delle richieste senza effettuare il necessario scrutinio sostanziale.
  • In caso di vizio procedurale nel precedente provvedimento (ad esempio incompetenza dell'organo), il rimedio corretto è l'esame di merito della nuova istanza, salvo che siano presenti ulteriori ostacoli previsti dalla legge.

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