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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 22809 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al 2007, con il quale erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi documentati da fatture riferite a operazioni inesistenti. I due motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la violazione o falsa applicazione di norme in materia di interpretazione, prova, onere probatorio e sottoscrizione dell'avviso di accertamento e, dall'altro, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. La società contestava inoltre, in via preliminare, la carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso, eccezione ritenuta infondata dai giudici di merito perché era stata provata la sua qualifica di capo dell'ufficio controlli e l'esistenza della delega del direttore provinciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. Il ricorso, composto da 242 pagine, era stato redatto mediante un assemblaggio disordinato di fotocopie di atti amministrativi e processuali, senza un'esposizione autonoma, sintetica e comprensibile dei fatti sostanziali e processuali, né un petitum chiaramente individuabile. Tale modalità non rispettava il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. relativo all'esposizione sommaria dei fatti di causa e rendeva necessario leggere tutti gli atti per comprendere le richieste della ricorrente. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".

    Il ricorso deve esporre autonomamente e in forma sintetica i fatti sostanziali e processuali rilevanti. Non è sufficiente riprodurre o allegare in modo disordinato gli atti del giudizio, rinviando alla loro lettura per ricostruire la vicenda.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Individua uno dei motivi dedotti dalla ricorrente, ma la Corte non lo ha esaminato perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti formali.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    Individua il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, anch'esso non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

    La ricorrente aveva dedotto la violazione di questa disposizione, ma la censura non è stata valutata per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 2

    La norma era richiamata in relazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e ai poteri del soggetto firmatario. La questione è stata ritenuta infondata dai giudici di merito, che avevano accertato la qualifica del firmatario e la delega del direttore provinciale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda e le censure attraverso una narrazione autonoma, chiara e sintetica; non è sufficiente un rinvio complessivo agli atti dei precedenti gradi.
  • La riproduzione massiva e disordinata di documenti, fotocopie e atti processuali può determinare l'inammissibilità del ricorso anche prima dell'esame delle questioni di merito.
  • Ogni motivo di ricorso deve essere collegato con precisione ai fatti rilevanti, alla decisione impugnata e alla specifica violazione denunciata; il petitum deve essere chiaramente individuabile.
  • L'inammissibilità per carenze strutturali del ricorso impedisce alla Corte di esaminare anche eventuali questioni sostanzialmente fondate.
  • Quando si contesta la sottoscrizione di un avviso di accertamento, occorre indicare concretamente la carenza di potere e contestare, con elementi specifici, la qualifica o la delega del firmatario; la prova della delega e dell'incarico può rendere infondata la censura.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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