Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti ministeriali in servizio all'estero avevano agito per ottenere l'adeguamento della retribuzione annua base prevista dai loro contratti, invocando l'art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967 e, in via di sostegno, l'art. 36 Cost. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la norma speciale non attribuisse un diritto alla revisione, ma solo la possibilità di un aggiornamento rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, e che comunque non fosse stata allegata l'insufficienza del trattamento retributivo ai sensi dell'art. 36 Cost. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967 in relazione all'art. 36 Cost.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la documentazione che dimostrerebbe l'erosione di una retribuzione adeguata; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e, in subordine, necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967 non fonderebbe un diritto alla revisione della retribuzione. Ha affermato che la norma va letta in modo costituzionalmente orientato, nel senso che, quando la retribuzione diviene inadeguata o sproporzionata ex art. 36 Cost., sorge un diritto all'adeguamento sulla base dei parametri indicati dal primo comma. Ha inoltre precisato che la verifica della conformità della retribuzione ai criteri costituzionali è compito officioso del giudice e che il lavoratore deve provare il rapporto di lavoro e l'entità della retribuzione percepita, non anche l'insufficienza della stessa. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967
"la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita"
La disposizione, letta alla luce dell'art. 36 Cost., attribuisce un vero diritto all'adeguamento della retribuzione quando vengano meno adeguatezza e proporzionalità, e non rimette la revisione al mero arbitrio discrezionale dell'amministrazione.
art. 157, comma 1, d.P.R. n. 18 del 1967
"la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede"
I parametri del primo comma costituiscono il criterio di riferimento per valutare la congruità e l'adeguatezza della retribuzione e, quindi, anche per verificare la necessità della revisione.
art. 36 Cost.
Ha valenza direttamente precettiva; impone che la retribuzione sia proporzionata e sufficiente e consente al giudice di verificare officiosamente la conformità del compenso ai suoi criteri, al di là della sola allegazione formale del lavoratore.
Massime di principio
- La clausola normativa che prevede la revisione della retribuzione va interpretata in modo costituzionalmente conforme, riconoscendo un diritto all'adeguamento quando la retribuzione non sia più congrua e proporzionata rispetto ai parametri legali e costituzionali.
- In tema di giusta retribuzione, il giudice deve valutare d'ufficio la conformità del trattamento economico all'art. 36 Cost., utilizzando i criteri giuridici di adeguatezza e proporzionalità previsti dalla legge.
- Il lavoratore che contesta la non conformità della retribuzione deve provare l'esistenza del rapporto e l'ammontare della retribuzione percepita; non gli incombe la prova tecnica della insufficienza o sproporzione, perché tale giudizio spetta al giudice.
- Non può essere negato il diritto alla revisione della retribuzione sul solo presupposto che la norma parli di 'suscettibilità' di revisione o non indichi tempi e misura dell'adeguamento, se la lettura complessiva del sistema mostra che l'adeguamento è dovuto al venir meno dei parametri di adeguatezza.
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