Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 240-bis c.p. e all'art. 125 comma 3 c.p.p.; la ricorrente denunciava che il Tribunale del Riesame non aveva esaminato le doglianze difensive relative alla non riconducibilità della somma sequestrata a carico dell'indagato, in particolare circa l'importo di euro 300,00 rinvenuto nella stanza d'uso della ricorrente, sostenendo che si trattava di risparmi personali di esigua entità documentati e custoditi presso l'abitazione dei genitori anche dopo il matrimonio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (rinuncia pervenuta il 12/03/2024). Conseguentemente la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze e l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il ricorso originario e confermato il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca della somma complessiva di euro 14.000,00, disposto con decreto del GIP del 3/5/2023 ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92 ora art. 240-bis c.p.) resta impregiudicata
Norme richiamate
art. 12 sexies d.l. 306/92 (richiamato come disciplina previgente ora art. 240-bis c.p.)
Norma richiamata come fondamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme ritenute provento/strumento di reato; il giudice del riesame aveva ritenuto sussistente il "fumus" per l'indagato
art. 240-bis cod. pen.
Norma oggi riferita alla confisca per equivalente di beni/proventi; nella vicenda è stata indicata come la disposizione sostitutiva della previgente disposizione antimafia su cui si fonda il sequestro
art. 56 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione come riferimento alla partecipazione al reato (concorso); nella sentenza di cassazione è citato tra le fattispecie ritenute in capo all'indagato
art. 629 cod. pen.
Fattispecie di estorsione richiamata come reato contestato all'indagato
art. 416-bis comma 1 cod. pen.
Associazione di tipo mafioso; richiamata tra i reati per i quali è stato ritenuto il fumus commissi delicti e quindi giustificativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione citati dalla ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme processuali) per contestare l'omesso esame delle deduzioni difensive; tuttavia non valutati nel merito a causa della rinuncia
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella prospettazione di violazione processuale; concerne le forme di impugnazione/decisione, indicata come riferimento normativo nella doglianza
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma che stabilisce l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato al ricorso; è la disposizione applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile in conseguenza della rinuncia pervenuta
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce alla Corte di merito o di legittimità di esaminare il contenuto delle doglianze; quindi chi rinuncia perde la possibilità di ottenere pronunce sulla questione sostanziale
- Quando si contesta la riconducibilità di somme sequestrate come proprietà di terzi (es. familiari), è essenziale produrre e allegare in sede di merito prove documentali concrete (fonti di reddito, flussi bancari, dichiarazioni fiscali) e sollevare tempestivamente l'eccezione nei gradi competenti; la mera affermazione potrebbe non essere sufficiente
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis può essere disposto anche su somme rinvenute presso persone vicine all'indagato quando sussista ragionevole collegamento con attività delittuose (fumus e pericolo di dispersione); la sua legittimità viene valutata caso per caso dal GIP e dal Tribunale del Riesame
- Le doglianze relative a omissioni motivazionali (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) devono essere preservate e seguite fino all'esito processuale: rinunciare in Cassazione priva il ricorrente della verifica sulla correttezza dell'istruttoria e della motivazione impugnata
- Somme di esigua entità (risparmi personali limitati) possono essere considerate dalla difesa come non riconducibili all'attività delittuosa, ma spetta al giudice valutare la prova; l'attenuante dell'esiguità non opera automaticamente senza documentazione
- In presenza di rinuncia la parte avversa (Pubblico Ministero o resistente) non 'vince' necessariamente sul merito, ma ottiene la conservazione del provvedimento impugnato per effetto della cessazione dell'azione impugnatoria
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