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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 240-bis c.p. e all'art. 125 comma 3 c.p.p.; la ricorrente denunciava che il Tribunale del Riesame non aveva esaminato le doglianze difensive relative alla non riconducibilità della somma sequestrata a carico dell'indagato, in particolare circa l'importo di euro 300,00 rinvenuto nella stanza d'uso della ricorrente, sostenendo che si trattava di risparmi personali di esigua entità documentati e custoditi presso l'abitazione dei genitori anche dopo il matrimonio

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (rinuncia pervenuta il 12/03/2024). Conseguentemente la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze e l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il ricorso originario e confermato il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca della somma complessiva di euro 14.000,00, disposto con decreto del GIP del 3/5/2023 ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92 ora art. 240-bis c.p.) resta impregiudicata

Norme richiamate

  • art. 12 sexies d.l. 306/92 (richiamato come disciplina previgente ora art. 240-bis c.p.)

    Norma richiamata come fondamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme ritenute provento/strumento di reato; il giudice del riesame aveva ritenuto sussistente il "fumus" per l'indagato

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma oggi riferita alla confisca per equivalente di beni/proventi; nella vicenda è stata indicata come la disposizione sostitutiva della previgente disposizione antimafia su cui si fonda il sequestro

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione come riferimento alla partecipazione al reato (concorso); nella sentenza di cassazione è citato tra le fattispecie ritenute in capo all'indagato

  • art. 629 cod. pen.

    Fattispecie di estorsione richiamata come reato contestato all'indagato

  • art. 416-bis comma 1 cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso; richiamata tra i reati per i quali è stato ritenuto il fumus commissi delicti e quindi giustificativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione citati dalla ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme processuali) per contestare l'omesso esame delle deduzioni difensive; tuttavia non valutati nel merito a causa della rinuncia

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella prospettazione di violazione processuale; concerne le forme di impugnazione/decisione, indicata come riferimento normativo nella doglianza

  • art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato al ricorso; è la disposizione applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile in conseguenza della rinuncia pervenuta

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce alla Corte di merito o di legittimità di esaminare il contenuto delle doglianze; quindi chi rinuncia perde la possibilità di ottenere pronunce sulla questione sostanziale
  • Quando si contesta la riconducibilità di somme sequestrate come proprietà di terzi (es. familiari), è essenziale produrre e allegare in sede di merito prove documentali concrete (fonti di reddito, flussi bancari, dichiarazioni fiscali) e sollevare tempestivamente l'eccezione nei gradi competenti; la mera affermazione potrebbe non essere sufficiente
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis può essere disposto anche su somme rinvenute presso persone vicine all'indagato quando sussista ragionevole collegamento con attività delittuose (fumus e pericolo di dispersione); la sua legittimità viene valutata caso per caso dal GIP e dal Tribunale del Riesame
  • Le doglianze relative a omissioni motivazionali (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) devono essere preservate e seguite fino all'esito processuale: rinunciare in Cassazione priva il ricorrente della verifica sulla correttezza dell'istruttoria e della motivazione impugnata
  • Somme di esigua entità (risparmi personali limitati) possono essere considerate dalla difesa come non riconducibili all'attività delittuosa, ma spetta al giudice valutare la prova; l'attenuante dell'esiguità non opera automaticamente senza documentazione
  • In presenza di rinuncia la parte avversa (Pubblico Ministero o resistente) non 'vince' necessariamente sul merito, ma ottiene la conservazione del provvedimento impugnato per effetto della cessazione dell'azione impugnatoria

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