Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione da loro proposta contro una delibera della Banca d'Italia con cui erano state irrogate sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative riscontrate all'esito di un'ispezione bancaria. La lite nasceva dal fatto che l'opposizione era stata inizialmente proposta davanti al TAR Lazio, il quale, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012, aveva declinato la giurisdizione. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la riassunzione davanti al giudice ordinario, applicando il termine di tre mesi decorrente dal giudicato della sentenza del TAR, formato secondo il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. I ricorrenti deducevano: (1) che l'eccezione di inammissibilità per tardiva riassunzione fosse stata sollevata tardivamente dalla Banca d'Italia, quindi non poteva essere esaminata; (2) che la riassunzione fosse in realtà tempestiva, perché per il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria avrebbe dovuto operare il termine semestrale ordinario e non quello dimezzato previsto per il rito abbreviato, sostenendo anche che la Banca d'Italia non rientrasse tra le autorità indipendenti richiamate dalla disciplina speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha precisato che la sanzione processuale conseguente alla tardiva riassunzione non è l'inammissibilità dell'opposizione, bensì l'estinzione del processo, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 59, comma 4, l. n. 69/2009. Ha poi confermato che, quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in una controversia assoggettata al rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario decorre dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria calcolato con il termine breve previsto da quel rito, e quindi, in caso di sentenza non notificata, dopo tre mesi dalla pubblicazione, non già dopo sei mesi. La Corte ha inoltre ribadito che tale regola si applica anche alle opposizioni contro sanzioni della Banca d'Italia. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività dell'eccezione sollevata dalla controparte; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la questione attiene a un vizio rilevabile d'ufficio.
art. 167 c.p.c.
invocato per sostenere la decadenza dalla proposizione di eccezioni processuali; la Corte ha escluso che la tardiva riassunzione sia una questione rimessa a eccezione di parte.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel primo motivo senza essere ritenuto decisivo, poiché la tardiva riassunzione comporta estinzione rilevabile d'ufficio.
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria; la tardiva riassunzione determina l'estinzione del processo, dichiarabile anche d'ufficio.
art. 11 c.p.a.
la riassunzione della causa dopo la declinatoria di giurisdizione segue il termine perentorio di tre mesi dal giudicato della sentenza che ha negato la giurisdizione.
art. 119 c.p.a.
nei giudizi soggetti a rito abbreviato i termini processuali sono dimezzati; il termine per il passaggio in giudicato della sentenza non notificata va quindi calcolato secondo tale regime speciale.
art. 92 c.p.a.
la Corte ha escluso che, nella specie, trovi applicazione il termine semestrale ordinario per il passaggio in giudicato, perché prevale il termine abbreviato dell'art. 119 c.p.a.
art. 307 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel contesto della disciplina dell'estinzione, ma la Corte ha ribadito che la fattispecie è regolata dalla disciplina speciale successiva alla l. n. 69/2009.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che impone l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in presenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 162/2012
ha determinato il venir meno della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a determinate sanzioni irrogate da autorità di vigilanza, imponendo la declinatoria di giurisdizione e la successiva riassunzione davanti al giudice ordinario.
Cass. n. 11144/2018
richiamata per confermare che la tardiva riassunzione comporta estinzione rilevabile d'ufficio e non richiede eccezione di parte.
Cass. n. 26344/2017
richiamata a sostegno del principio per cui il termine per la riassunzione decorre dal giudicato della pronuncia declinatoria calcolato con il rito abbreviato applicabile.
Cass. n. 33151/2019
richiamata per estendere il principio anche alle opposizioni avverso ordinanze sanzionatorie della Banca d'Italia.
Massime di principio
- Quando una causa è stata riassunta tardivamente davanti al giudice munito di giurisdizione dopo una declinatoria di giurisdizione, la conseguenza non è l'inammissibilità dell'azione, ma l'estinzione del processo, che può essere dichiarata anche d'ufficio.
- Il termine per riassumere il giudizio dopo una declinatoria di giurisdizione è perentorio e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha negato la giurisdizione; se la sentenza non è notificata, il giudicato si forma secondo il termine di impugnazione applicabile al rito concretamente seguito nel giudizio originario.
- Se il giudizio originario era soggetto al rito abbreviato con termini dimezzati, anche il calcolo del passaggio in giudicato della sentenza declinatoria deve avvenire secondo quel regime speciale, non secondo il termine semestrale ordinario.
- La disciplina della riassunzione dopo difetto di giurisdizione si applica anche alle controversie sanzionatorie relative a provvedimenti della Banca d'Italia, senza che sia decisivo escludere l'ente dal novero delle autorità indipendenti ai fini del regime processuale speciale.
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