Cassazione Penale, Ordinanza n. 04122/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con unico atto, due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28/11/2023, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla determinazione della pena irrogata. La censura è stata però ritenuta del tutto generica e indeterminata: non indicava quali capi o punti della sentenza fossero specificamente impugnati, non esponeva in modo concreto gli elementi posti a fondamento della doglianza e non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto. La Corte ha quindi rilevato il difetto del requisito di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e pertinente: deve indicare i capi o punti della decisione impugnata e gli elementi posti a base della censura; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 591 c.p.p.
La mancanza dei requisiti di specificità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza è formulata in modo generico e non individua con precisione i capi o i punti della sentenza impugnata.
- La mera deduzione di violazione di legge, anche in tema di trattamento sanzionatorio, non è sufficiente se non è accompagnata da una puntuale indicazione delle ragioni di censura e degli elementi di fatto o di diritto su cui esse si fondano.
- Il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare d’ufficio i possibili profili di errore della decisione impugnata, essendo necessario che il ricorso consenta di esercitare in modo effettivo il sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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