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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Atto divenuto definitivo - Termine decadenza - Art. 25 d.P.R. 602/1973 - Estinzione del giudizio - Effetto sostitutivo della sentenza - Termine di prescrizione ordinario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine entro il quale l'Amministrazione può notificare la cartella di pagamento dopo che il processo tributario si è estinto per mancata riassunzione. Il ricorrente ha sostenuto l'applicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, secondo cui la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La questione è se, a seguito dell'estinzione del giudizio, il titolo esecutivo sia ancora l'avviso di accertamento oppure la pronuncia giudiziale divenuta definitiva.

La decisione

La mancata riassunzione determina, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, l'estinzione dell'intero giudizio e la definitività dell'avviso di accertamento. Tuttavia, l'estinzione non rende applicabile il termine decadenziale dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, poiché il titolo in base al quale l'Ufficio procede in via esecutiva è la pronuncia del giudice, dotata di efficacia sostitutiva rispetto all'atto amministrativo. Di conseguenza, trova applicazione l'art. 2953 c.c., con il termine ordinario di prescrizione decennale. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 63 d.lgs. 546/1992

    La mancata riassunzione del processo determina l'estinzione dell'intero giudizio.

    La mancata riassunzione comporta l'estinzione del giudizio tributario e la definitività dell'atto impositivo impugnato.

  • Art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento deve essere notificata "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

    Il termine decadenziale previsto per la riscossione sulla base dell'atto amministrativo non si applica quando l'azione esecutiva trova titolo nella pronuncia giudiziale definitiva.

  • Art. 2953 c.c.

    Principio generale della prescrizione decennale dei diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato.

    Quando il credito è azionato sulla base di una pronuncia giudiziale definitiva, opera il termine ordinario di prescrizione decennale, in luogo del termine decadenziale previsto per l'atto amministrativo.

Massime di principio

  • Se il processo tributario si estingue per mancata riassunzione, l'atto impositivo diventa definitivo, ma la successiva riscossione può fondarsi sulla pronuncia giudiziale e non esclusivamente sull'atto amministrativo originario.
  • Quando la sentenza definitiva sostituisce l'atto amministrativo quale titolo della riscossione, il termine applicabile è generalmente quello ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., anziché il termine decadenziale speciale previsto per la notifica della cartella.
  • Per stabilire il termine di riscossione occorre individuare il titolo effettivamente posto a fondamento dell'azione esecutiva: atto amministrativo, sentenza definitiva o altro titolo.
  • La mancata riassunzione non produce un risultato favorevole al contribuente: determina l'estinzione del processo e consolida la pretesa tributaria, lasciando all'Amministrazione un termine ordinario più ampio per agire sulla base del titolo giudiziale.

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