Cassazione Penale, Ordinanza n. 03120/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, la nullità della decisione di secondo grado per violazione dei termini a comparire, sostenendo che la notifica tardiva del decreto di citazione in appello ex art. 601 c.p.p. le avesse impedito un regolare esercizio del diritto di difesa. Con un secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62-bis c.p., lamentando una valutazione sfavorevole del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla tardiva notifica del decreto di citazione integrasse una nullità generale a regime intermedio, soggetta a tempestiva eccezione entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p., eccezione che non risultava formulata in apertura del giudizio di appello. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha rilevato che la censura è di merito e quindi non sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice sia non contraddittoria e dia conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, ha osservato che la doglianza sull'attenuante ex art. 62-bis c.p. non era stata specificamente dedotta come motivo di appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p.
Il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato.
art. 180 c.p.p.
La nullità a regime intermedio deve essere rilevata o eccepita nei termini previsti, quindi prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
art. 62-bis c.p.
L'attenuante generica è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; la sua mancata concessione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante in cassazione.
art. 133 c.p.
Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti, tra quelli indicati dalla norma.
art. 606 c.p.p.
La deduzione in cassazione di una questione non specificamente proposta con l'appello è preclusa a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la tardiva notificazione del decreto di citazione integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti resta sanata.
- Le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice sia non contraddittoria e richiami elementi pertinenti ex art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni non devolute con specifico motivo di appello, se la loro deduzione è richiesta a pena di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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