Sentenza del 21/07/2016 n. 2061 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Credito d'imposta - società in liquidazione - cancellazione dal registro delle imprese - rimborso del credito al liquidatore - indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione - condizione per il rimborso - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso di un credito IRES/IRAP risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006, chiedendo il rimborso della parte non utilizzata in compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso perché il credito d’imposta non risultava specificamente evidenziato nel bilancio finale di liquidazione depositato presso il Tribunale. La controversia riguardava quindi se fosse sufficiente la documentazione fiscale e contabile successiva oppure se l’indicazione separata del credito nel bilancio finale costituisse una condizione necessaria per il rimborso al liquidatore.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello, però, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione e ha respinto il ricorso del contribuente. Ha stabilito che il rimborso al liquidatore di una società cancellata è possibile, ma solo se il credito d’imposta è stato evidenziato separatamente nel bilancio finale di liquidazione. Nel caso concreto, il bilancio non conteneva una voce distinta relativa ai crediti verso l’Erario né indicava separatamente gli importi IRES e IRAP; pertanto il rimborso non poteva essere eseguito. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione dell’orientamento giurisprudenziale non uniforme.
Norme richiamate
Art. 5, D.M. 26 febbraio 1992
Qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l'ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, sempreché il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del Tribunale.
La disposizione consente di effettuare il rimborso al liquidatore della società cancellata, ma subordina tale rimborso alla preventiva evidenziazione del credito d’imposta nel bilancio finale di liquidazione. Secondo la sentenza, il credito deve risultare separato dagli altri crediti, anche se non è necessariamente richiesta una descrizione analitica di ogni singolo credito.
Art. 2490 Codice civile
Il bilancio finale di liquidazione deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società, anche nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. L’indicazione del credito d’imposta tutela quindi l’Erario e consente di verificare l’esistenza e la spettanza della somma richiesta a rimborso.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 254 del 19 settembre 1997 e n. 255 del 5 dicembre 2000
I principi dell’art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992, originariamente riferiti ai rimborsi IVA, sono stati ritenuti applicabili anche ai rimborsi di altri tributi.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 30 gennaio 2003
Conferma l’applicabilità della disciplina del rimborso al liquidatore anche per crediti relativi a imposte diverse dall’IVA.
Massime di principio
- Quando una società è stata liquidata e cancellata dal Registro delle imprese, il rimborso di un credito fiscale può essere effettuato al liquidatore quale rappresentante legittimato della società estinta.
- L’indicazione del credito d’imposta nel bilancio finale di liquidazione è una condizione sostanziale e formale per ottenere il rimborso, non una semplice irregolarità sanabile con altra documentazione.
- Il credito fiscale deve essere evidenziato separatamente dagli altri crediti; una voce generica o non riconducibile chiaramente a IRES, IRAP o ad altri tributi può non essere sufficiente.
- La dichiarazione fiscale da sola non sostituisce l’indicazione del credito nel bilancio finale depositato: il bilancio svolge una funzione probatoria sull’esistenza e sulla spettanza del credito.
- Prima della cancellazione della società è quindi opportuno verificare che tutti i crediti d’imposta residui siano indicati in modo chiaro e distinto nel bilancio finale di liquidazione e nella relativa documentazione depositata.
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