Sentenza del 21/07/2016 n. 454 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF - atto di recupero - attività di cabotaggio marittimo - crediti per contributi previdenziali - compensazione con somme dovute per ritenute su retribuzioni - competenza al recupero delle ritenute da parte dell'Agenzia delle Entrate per inesistenza dei requisiti propri del cabotaggio marittimo - sussiste - recupero dei contributi previdenziali da parte dell'INPS - duplicazione di prelievo - esclusione - ritenuta inesistenza del credito - esercizio dell'azione di recupero nel termine dell'art. 27 D.Lvo 185/208 - decadenza dell'azione - non si verifica - sottoscrizione dell'atto su delega del Dirigente d'ufficio - mancata specifica della durata della delega - irrilevanza - legittimazione della Guardia di Finanza all'attività di verifica della spettanza delle agevolazioni contributive - sussiste - atto di recupero non conforme al modello di accertamento impoesattivo - contenuto di manifesta volontà impositiva - validità - trasporto di merce via mare con partenza e arrivo nello stesso porto - configura attività di cabotaggio marittimo - conforme dichiarazione della capitaneria di porto - qualificazione nelle fatture di attività di noleggio - irrilevanza - sgravi contributivi - competono - illegittimità dell'atto di recupero - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione contestava l’indebita compensazione di ritenute fiscali con crediti per contributi previdenziali, ritenendo insussistenti i requisiti per beneficiare degli sgravi contributivi connessi all’attività di cabotaggio marittimo. Il ricorrente contestava, tra l’altro, la competenza dell’Agenzia delle Entrate, la possibile duplicazione del prelievo con il recupero contributivo INPS, la decadenza dell’azione, la validità della delega di firma, i poteri della Guardia di Finanza, la forma dell’atto di recupero e la qualificazione dell’attività svolta. In particolare, sosteneva che il trasporto via mare di merci, con partenza e ritorno nello stesso porto, integrasse cabotaggio marittimo agevolato, nonostante nelle fatture fosse indicato come noleggio o prestazione di appoggio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’atto di recupero è stato ritenuto illegittimo. È stata riconosciuta la natura di cabotaggio marittimo dell’attività, consistente nel trasporto via mare di fuochi pirotecnici con partenza e arrivo nello stesso porto, anche sulla base delle dichiarazioni della Capitaneria di Porto e della qualificazione già operata dal giudice del lavoro. Le diciture contenute nelle fatture e negli atti comunali sono state considerate non decisive, perché prevale la natura effettiva delle prestazioni. È stata quindi riconosciuta la spettanza dei contributi INPS e la legittimità della loro compensazione con le ritenute fiscali. La sentenza ha inoltre ritenuto sussistenti la competenza dell’Agenzia delle Entrate, i poteri della Guardia di Finanza e la validità della sottoscrizione delegata, escludendo sia la duplicazione del prelievo sia la decadenza dell’azione di recupero.
Norme richiamate
Art. 27, commi 16-20, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge n. 2/2009
termine di otto anni da quello dell’indebito utilizzo
Il termine di otto anni riguarda il recupero dei crediti utilizzati indebitamente; tuttavia, secondo la sentenza, quando manca in radice il diritto al credito contributivo non si verifica una decadenza dell’azione nel termine ordinario richiamato.
Art. 298 D.L. n. 78/2010
La mancata redazione dell’atto secondo il modello formale previsto per gli accertamenti impoesattivi non ne determina l’invalidità se l’atto contiene comunque una chiara e manifesta volontà impositiva e consente al destinatario di comprendere la pretesa.
Disciplina dei crediti contributivi INPS e della compensazione con ritenute fiscali
L’Agenzia delle Entrate può recuperare le ritenute fiscali non versate quando sono state compensate con crediti contributivi inesistenti o non spettanti. Il successivo recupero dei contributi da parte dell’INPS non costituisce duplicazione, perché i contributi non spettanti avrebbero comunque dovuto essere versati.
Disciplina del cabotaggio marittimo e degli sgravi contributivi
Il cabotaggio marittimo comprende il trasporto di merci via mare anche quando la nave parte e rientra nello stesso porto. La qualificazione giuridica dipende dalla natura effettiva dell’attività, non dalle sole diciture utilizzate nelle fatture o negli atti amministrativi.
Massime di principio
- Per stabilire se un’attività rientra in un regime agevolato occorre valutare le prestazioni concretamente svolte, privilegiando la realtà operativa rispetto alle denominazioni utilizzate nei contratti, nelle fatture o negli atti amministrativi.
- Il trasporto di merci via mare con partenza e arrivo nello stesso porto può integrare cabotaggio marittimo, se la sostanza dell’attività consiste effettivamente in un trasporto marittimo e ciò è supportato da elementi tecnici o documentali qualificati.
- L’Agenzia delle Entrate è competente a recuperare ritenute fiscali utilizzate in compensazione con crediti contributivi non spettanti; il recupero contributivo dell’INPS non comporta automaticamente una duplicazione del prelievo.
- Gli atti di recupero devono consentire di comprendere chiaramente la pretesa, ma non sono necessariamente invalidi solo perché non riproducono il modello formale dell’accertamento impoesattivo.
- La firma di un funzionario delegato resta valida se la delega è esistente e sufficientemente individuabile; l’assenza di una durata espressamente indicata non è decisiva quando la delega opera fino a revoca o contiene comunque elementi temporali verificabili.
- La Guardia di Finanza può svolgere verifiche sulla spettanza di agevolazioni e crediti utilizzati in compensazione, quando l’attività riguarda possibili violazioni tributarie.
- Quando l’Amministrazione contesta un credito come inesistente, è necessario distinguere l’inesistenza radicale del credito dalla sua mera irregolarità: tale qualificazione incide sui termini e sulle modalità del recupero.
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