Sentenza del 21/07/2016 n. 199 - Corte Costituzionale
Tasse automobilistiche - violazioni e sanzioni - rinuncia al recupero delle sanzioni e degli interessi per pagamenti tardivi della tassa automobilistica - legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato alcune disposizioni regionali che, con riferimento alla tassa automobilistica per il 2015, introducevano esenzioni o regimi agevolati per veicoli ultraventennali e, soprattutto, escludevano sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi. Secondo il Governo, la tassa automobilistica è un tributo erariale derivato: alle Regioni spettano il gettito e le attività amministrative connesse, ma la disciplina sostanziale del tributo, inclusi termini di pagamento, esenzioni, sanzioni e interessi, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. Per la normativa umbra era stato inoltre dedotto il contrasto con l'art. 23 Cost., in relazione alla rimessione alla Giunta regionale dell'individuazione dei veicoli agevolati.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha accolto le principali censure. Ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 8 della legge regionale umbra n. 8/2015, limitatamente alla parte che introduceva il comma 7-quinquies dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, e l'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale Basilicata n. 14/2015, perché esoneravano da sanzioni e interessi i contribuenti che pagavano oltre il termine statale, realizzando una proroga regionale dei termini di pagamento. Ha inoltre dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4, della legge regionale Basilicata n. 14/2015, trasferendo la questione alla norma sostanzialmente identica successivamente introdotta dall'art. 22 della legge regionale n. 3/2016. Per le disposizioni umbre relative alla tassa forfettaria dal 2016, ormai abrogate e non applicate, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e)
Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
La disciplina sostanziale della tassa automobilistica, compresi termini di pagamento, esenzioni, sanzioni e interessi, è riservata allo Stato.
Costituzione, art. 119, secondo comma
Le Regioni stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La tassa automobilistica non è un tributo proprio regionale, ma un tributo erariale derivato; le Regioni possono intervenire solo nei limiti fissati dalla legge statale.
Costituzione, art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La norma è stata richiamata con riferimento all'eventuale attribuzione alla Giunta regionale del potere di individuare elementi essenziali del presupposto o dei destinatari dell'imposizione.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 2
Consente alle Regioni di disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità stabiliti dalla legislazione statale.
D.M. 18 novembre 1998, n. 462
Stabilisce modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche; tali termini non possono essere prorogati da una legge regionale.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 10
Attribuisce alle Regioni attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e applicazione delle sanzioni, senza trasferire loro la competenza sulla disciplina sostanziale del tributo e del regime sanzionatorio.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63
Prevedeva il precedente regime agevolato per determinati veicoli di interesse storico e collezionistico; tale regime è stato abrogato dalla legge statale di stabilità 2015.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 666, lettera b)
Ha abrogato l'esenzione statale per alcuni veicoli ultraventennali, impedendo alle Regioni di reintrodurre autonomamente un analogo beneficio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente in specifiche ipotesi, ma non autorizza una Regione a modificare autonomamente il regime sostanziale statale di sanzioni e interessi.
Sentenza Corte costituzionale n. 288 del 2012
Ribadisce che la tassa automobilistica è un tributo erariale il cui gettito è attribuito alle Regioni, non un tributo proprio regionale.
Massime di principio
- Quando un tributo è istituito e disciplinato dallo Stato, la Regione che ne riceve il gettito non può modificare autonomamente elementi sostanziali come presupposto, esenzioni, termini di pagamento, sanzioni o interessi.
- La gestione regionale della riscossione non equivale alla competenza legislativa sul tributo: le Regioni possono svolgere attività amministrative e applicare variazioni espressamente consentite, ma non introdurre sanatorie o proroghe dei termini statali.
- Un'esenzione regionale relativa alla tassa automobilistica è valida solo se prevista o consentita dalla legislazione statale; la Regione non può reintrodurre agevolazioni abolite dallo Stato.
- La tutela dell'affidamento del contribuente non giustifica, da sola, una deroga regionale a norme statali sui tributi erariali; eventuali regimi di favore devono avere una base normativa competente e conforme al riparto costituzionale.
- Se una norma regionale agevolativa viene abrogata prima di trovare applicazione, il giudizio può cessare per sopravvenuta carenza di interesse; se invece ha prodotto effetti, la Corte può esaminarne e dichiararne l'illegittimità.
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