Sentenza del 21/07/2016 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF - reddito di lavoro autonomo - procedimento - invito a comparire - spedizione a mezzo posta - legittimità - mancanza dei 15 giorni previsti dall'art. 32 D.P.R. 600/73 - nullità della notifica e del procedimento accertativo - esclusione - Indagini bancarie - attivazione del contradditorio - omissione - non sussistenza dell'obbligo trattandosi di tributi non armonizzati - recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie non giustificate - legittimità - sanzione per infedele dichiarazione - applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’accertamento sotto più profili: la notificazione dell’invito a comparire direttamente a mezzo posta; il mancato rispetto del termine di 15 giorni previsto dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973; l’asserita nullità del procedimento accertativo; l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo in relazione alle indagini bancarie; il recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie non giustificate; e l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
La decisione
Le contestazioni sono state respinte. È stata ritenuta legittima la notifica dell’invito a comparire effettuata direttamente dall’Ufficio a mezzo posta. Il mancato decorso dei 15 giorni alla data di spedizione non determina la nullità della notifica né del procedimento, poiché riguarda le modalità di comunicazione e il contribuente avrebbe potuto chiedere il rinvio dell’incontro. Non è stata ravvisata violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di IRPEF, tributo non armonizzato. Le movimentazioni bancarie non giustificate sono state legittimamente recuperate a tassazione, spettando al contribuente dimostrarne la natura non imponibile. È stata inoltre confermata la sanzione per infedele dichiarazione, essendo sufficiente anche la colpa derivante dall’omessa indicazione di componenti imponibili accertati mediante presunzioni.
Norme richiamate
Art. 14 della legge n. 890/1982
La notificazione può essere eseguita direttamente dall’Ufficio a mezzo posta.
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di notificare direttamente l’invito a comparire tramite servizio postale, senza necessità di ulteriori formalità incompatibili con tale modalità.
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Termine di 15 giorni per comparire a seguito dell’invito dell’Ufficio.
Il mancato rispetto del termine temporale non comporta automaticamente la nullità della notificazione o dell’accertamento, trattandosi di una garanzia relativa alle modalità di interlocuzione con il contribuente. L’eventuale compressione del termine può essere gestita mediante richiesta di rinvio dell’incontro.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
L’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo non opera, secondo il principio richiamato, per i tributi non armonizzati come l’IRPEF, salvo specifiche disposizioni normative o particolari circostanze.
Disciplina delle indagini bancarie nel D.P.R. n. 600/1973
Le movimentazioni risultanti dai conti bancari possono essere utilizzate come base presuntiva per l’accertamento. Spetta al contribuente dimostrare analiticamente che ciascuna operazione non rappresenta un ricavo o un componente imponibile.
Sanzione per infedele dichiarazione
La sottrazione a imposizione di componenti reddituali accertata anche mediante metodi induttivi o presuntivi può integrare infedeltà dichiarativa. La sanzione è applicabile almeno a titolo di colpa, quando il contribuente non abbia correttamente dichiarato cespiti imponibili.
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta di un invito a comparire può essere valida anche quando è eseguita direttamente dall’Ufficio, se la legge consente tale modalità.
- La violazione del termine concesso per comparire non determina necessariamente la nullità dell’atto o dell’accertamento: occorre verificare se il contribuente abbia subito una concreta lesione del diritto di difesa e se fosse possibile chiedere il rinvio.
- Per i tributi non armonizzati, come l’IRPEF, l’Amministrazione non è generalmente soggetta a un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo specifiche previsioni normative.
- In presenza di indagini bancarie, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata della natura non imponibile delle singole movimentazioni; mere spiegazioni generiche normalmente non sono sufficienti.
- L’accertamento basato su presunzioni bancarie può legittimare il recupero a tassazione quando il contribuente non supera la presunzione con adeguata prova contraria.
- La sanzione per infedele dichiarazione può essere applicata anche quando l’imponibile sia stato ricostruito con metodi presuntivi, purché emerga almeno una condotta colposa del contribuente.
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