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Sentenza

Sentenza del 21/07/2016 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Savona

ACCERTAMENTO - IRPEF - reddito di lavoro autonomo - procedimento - invito a comparire - spedizione a mezzo posta - legittimità - mancanza dei 15 giorni previsti dall'art. 32 D.P.R. 600/73 - nullità della notifica e del procedimento accertativo - esclusione - Indagini bancarie - attivazione del contradditorio - omissione - non sussistenza dell'obbligo trattandosi di tributi non armonizzati - recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie non giustificate - legittimità - sanzione per infedele dichiarazione - applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’accertamento sotto più profili: la notificazione dell’invito a comparire direttamente a mezzo posta; il mancato rispetto del termine di 15 giorni previsto dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973; l’asserita nullità del procedimento accertativo; l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo in relazione alle indagini bancarie; il recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie non giustificate; e l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

La decisione

Le contestazioni sono state respinte. È stata ritenuta legittima la notifica dell’invito a comparire effettuata direttamente dall’Ufficio a mezzo posta. Il mancato decorso dei 15 giorni alla data di spedizione non determina la nullità della notifica né del procedimento, poiché riguarda le modalità di comunicazione e il contribuente avrebbe potuto chiedere il rinvio dell’incontro. Non è stata ravvisata violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di IRPEF, tributo non armonizzato. Le movimentazioni bancarie non giustificate sono state legittimamente recuperate a tassazione, spettando al contribuente dimostrarne la natura non imponibile. È stata inoltre confermata la sanzione per infedele dichiarazione, essendo sufficiente anche la colpa derivante dall’omessa indicazione di componenti imponibili accertati mediante presunzioni.

Norme richiamate

  • Art. 14 della legge n. 890/1982

    La notificazione può essere eseguita direttamente dall’Ufficio a mezzo posta.

    La norma consente all’Amministrazione finanziaria di notificare direttamente l’invito a comparire tramite servizio postale, senza necessità di ulteriori formalità incompatibili con tale modalità.

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    Termine di 15 giorni per comparire a seguito dell’invito dell’Ufficio.

    Il mancato rispetto del termine temporale non comporta automaticamente la nullità della notificazione o dell’accertamento, trattandosi di una garanzia relativa alle modalità di interlocuzione con il contribuente. L’eventuale compressione del termine può essere gestita mediante richiesta di rinvio dell’incontro.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    L’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo non opera, secondo il principio richiamato, per i tributi non armonizzati come l’IRPEF, salvo specifiche disposizioni normative o particolari circostanze.

  • Disciplina delle indagini bancarie nel D.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni risultanti dai conti bancari possono essere utilizzate come base presuntiva per l’accertamento. Spetta al contribuente dimostrare analiticamente che ciascuna operazione non rappresenta un ricavo o un componente imponibile.

  • Sanzione per infedele dichiarazione

    La sottrazione a imposizione di componenti reddituali accertata anche mediante metodi induttivi o presuntivi può integrare infedeltà dichiarativa. La sanzione è applicabile almeno a titolo di colpa, quando il contribuente non abbia correttamente dichiarato cespiti imponibili.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo posta di un invito a comparire può essere valida anche quando è eseguita direttamente dall’Ufficio, se la legge consente tale modalità.
  • La violazione del termine concesso per comparire non determina necessariamente la nullità dell’atto o dell’accertamento: occorre verificare se il contribuente abbia subito una concreta lesione del diritto di difesa e se fosse possibile chiedere il rinvio.
  • Per i tributi non armonizzati, come l’IRPEF, l’Amministrazione non è generalmente soggetta a un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo specifiche previsioni normative.
  • In presenza di indagini bancarie, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata della natura non imponibile delle singole movimentazioni; mere spiegazioni generiche normalmente non sono sufficienti.
  • L’accertamento basato su presunzioni bancarie può legittimare il recupero a tassazione quando il contribuente non supera la presunzione con adeguata prova contraria.
  • La sanzione per infedele dichiarazione può essere applicata anche quando l’imponibile sia stato ricostruito con metodi presuntivi, purché emerga almeno una condotta colposa del contribuente.

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