Sentenza del 21/07/2016 n. 201 - Corte Costituzionale
Politica sociale - sistema giudiziario - Processo penale - Decreto penale di condanna - avviso all'imputato della facoltà di opporsi - mancato avvertimento "contestuale" della facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova - legittimità -esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p., perché il decreto penale di condanna imponeva di avvisare l'imputato della facoltà di proporre opposizione e di accedere agli altri riti alternativi, ma non della possibilità di chiedere, con lo stesso atto di opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nel caso concreto, P.A. aveva presentato opposizione senza formulare tale richiesta e l'aveva avanzata soltanto durante l'udienza, quando il termine previsto a pena di decadenza era già scaduto. Il giudice ha ritenuto che l'omissione potesse compromettere il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e determinare una disparità di trattamento rispetto agli altri riti alternativi, in violazione dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna contenesse anche l'avviso della facoltà di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte ha ritenuto che la messa alla prova sia un procedimento speciale alternativo al giudizio, con effetti sostanziali e processuali, e che la relativa richiesta debba essere presentata, nel procedimento per decreto, insieme all'opposizione. Poiché l'omissione dell'avviso poteva comportare la perdita irreversibile della facoltà difensiva, essa violava l'art. 24, secondo comma, Cost. La censura riferita all'art. 3 Cost. è stata assorbita.
Norme richiamate
Art. 460, comma 1, lettera e), codice di procedura penale
La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova".
Il decreto penale di condanna deve indicare, contestualmente all'avviso sulla facoltà di proporre opposizione, anche la facoltà di chiedere la messa alla prova mediante l'opposizione.
Art. 464-bis, comma 2, codice di procedura penale
La richiesta di messa alla prova deve essere presentata, nel procedimento per decreto, con l'atto di opposizione, a pena di decadenza.
Il termine per chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio e la richiesta tardiva, proposta soltanto in udienza, è normalmente inammissibile.
Articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater, codice penale
La messa alla prova è un istituto con effetti sostanziali, tra cui l'estinzione del reato in caso di esito positivo, ma presenta anche una dimensione processuale perché costituisce un procedimento speciale alternativo al giudizio.
Art. 24, secondo comma, Costituzione
Il diritto di difesa richiede che l'imputato sia informato in modo specifico delle facoltà processuali il cui esercizio è soggetto a un termine breve e decadenziale, quando la loro omissione può causare la perdita irreversibile dell'opzione difensiva.
Art. 3 Costituzione
Il giudice rimettente aveva prospettato una disparità di trattamento tra la messa alla prova e gli altri riti alternativi, ma la relativa censura è stata dichiarata assorbita dopo l'accoglimento della questione fondata sull'art. 24 Cost.
Art. 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale
La mancanza dell'avviso legalmente necessario può integrare una nullità processuale rilevabile nel giudizio conseguente all'opposizione e può consentire la rimessione in termini quando l'omissione abbia impedito l'esercizio tempestivo della facoltà difensiva.
Art. 133, codice penale
La concessione della messa alla prova richiede una valutazione giudiziale, anche alla luce dei parametri relativi alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e alla prognosi di non commissione di ulteriori reati.
Massime di principio
- Quando una facoltà processuale alternativa al giudizio deve essere esercitata entro un termine breve previsto a pena di decadenza e fuori da un'udienza a partecipazione necessaria, l'atto processuale deve contenere uno specifico avviso all'interessato.
- La messa alla prova, pur non essendo un rito alternativo in senso tradizionale, beneficia delle medesime garanzie informative quando la sua richiesta tempestiva è essenziale per il diritto di difesa.
- Nel procedimento per decreto penale, la richiesta di messa alla prova deve essere proposta insieme all'opposizione; la semplice proposizione dell'opposizione non equivale alla richiesta del beneficio.
- Se il decreto penale omette l'avviso sulla messa alla prova e l'imputato dimostra che tale omissione gli ha impedito di presentare tempestivamente la richiesta, può prospettarsi una nullità e la rimessione in termini, secondo la valutazione del giudice competente.
- L'obbligo di informazione è particolarmente rilevante quando la perdita della facoltà difensiva sarebbe irreversibile; non è invece normalmente necessario uno specifico avviso se la scelta può ancora essere compiuta in un'udienza alla quale l'imputato deve partecipare con l'assistenza del difensore.
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