Sentenza del 21/07/2016 n. 451 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF- redditi prodotti all'estero - procedimento - avviso di accertamento - notifica eseguita a mezzo messo comunale notificatore - legittimità - deposito di memoria alla Guardia di Finanza ed all'Ufficio a seguito di verifica - omesso contraddittorio - esclusione - omessa allegazione del processo verbale già consegnato alla parte - difetto di motivazione - non sussiste - reddito di capitale - stipula polizza assicurativa con società estera suscettibile di produrre reddito - costituisce investimento finanziario all'estero - obbligo di dichiarazione - sussiste - mancata prova di non percezione del reddito - tassabilità con imposta sostitutiva - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento sotto diversi profili: la notifica eseguita tramite messo comunale notificatore; la presunta violazione del contraddittorio per mancata considerazione delle osservazioni difensive; l’omessa allegazione del processo verbale di constatazione e il conseguente difetto di motivazione; nonché la tassazione di una polizza assicurativa stipulata con una società estera, ritenuta dall’Amministrazione un investimento finanziario estero produttivo di reddito non dichiarato.
La decisione
Le contestazioni del contribuente sono state respinte. La notifica tramite messo comunale è stata ritenuta legittima, anche alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione, e ogni eventuale irregolarità sarebbe comunque stata sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio, poiché il contribuente aveva presentato memorie sia alla Guardia di Finanza sia all’Ufficio, che aveva esaminato e motivatamente valutato le sue osservazioni. L’omessa allegazione del processo verbale non ha determinato un difetto di motivazione, essendo il verbale già in possesso della parte. La polizza estera è stata qualificata come investimento finanziario soggetto all’obbligo dichiarativo previsto per gli investimenti esteri. In assenza della prova concreta del mancato percepimento del reddito, la pretesa fiscale è stata ritenuta fondata; tuttavia, trattandosi di reddito di capitale, la tassazione deve avvenire mediante imposta sostitutiva.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
Eventuali irregolarità della notificazione possono essere sanate quando l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto difendersi.
Sentenza Cassazione 22 febbraio 2013, n. 4517
La notificazione dell’avviso di accertamento tramite messo comunale è legittima; la competenza del messo non è limitata agli atti relativi ai tributi locali.
Articoli 4 e 6 del D.L. 167/1990, convertito nella L. 227/1990
Gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi quando rientrano nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale. Una polizza assicurativa estera suscettibile di produrre reddito può costituire investimento finanziario estero dichiarabile.
Articoli 44 e 45 del T.U.I.R.
I proventi derivanti da investimenti finanziari e assicurativi possono qualificarsi come redditi di capitale; il contribuente che ne contesti la tassabilità deve fornire elementi concreti a sostegno del mancato percepimento.
Articoli 26 e 26-ter del D.P.R. 600/1973
I redditi di capitale derivanti da determinate attività finanziarie e assicurative sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva, anche quando l’accertamento dell’obbligazione tributaria riguarda attività estere.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario tramite messo comunale non è illegittima per il solo fatto che l’atto riguardi tributi erariali; occorre verificare la disciplina applicabile e, comunque, se l’atto ha raggiunto il destinatario.
- La partecipazione del contribuente alla fase successiva alla verifica, mediante presentazione di memorie all’Amministrazione, può escludere la violazione del contraddittorio quando l’Ufficio abbia effettivamente esaminato e considerato le osservazioni.
- L’omessa allegazione di un documento all’avviso di accertamento non comporta automaticamente il difetto di motivazione se il documento era già stato consegnato o comunque era nella disponibilità del contribuente.
- Polizze assicurative o altri prodotti finanziari stipulati con società estere possono essere considerati investimenti finanziari esteri soggetti agli obblighi dichiarativi e di monitoraggio, anche quando sono collocati tramite intermediari situati in Paesi a fiscalità agevolata.
- Quando il contribuente sostiene di non aver percepito il reddito derivante da un investimento estero, deve fornire una prova concreta e documentale, non una mera contestazione generica.
- La qualificazione del provento come reddito di capitale può incidere sulle modalità di tassazione: anche se l’accertamento è fondato, l’imposizione deve essere applicata secondo il regime dell’imposta sostitutiva previsto per quella specifica categoria reddituale.
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