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Sentenza

Sentenza del 21/07/2016 n. 2068 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Scudo fiscale - effetti preclusivi ad accertamenti fiscali - condizioni - prescritte dalla legge - ulteriori limitazioni previste da fonte secondaria - non ammesse.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'accertamento fiscale sostenendo che la dichiarazione riservata presentata ai sensi della normativa sullo scudo fiscale producesse l'effetto preclusivo previsto dalla legge. L'Ufficio aveva invece applicato ulteriori condizioni o limitazioni desunte da circolari dell'Agenzia delle Entrate, in particolare dalle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 52/E dell'8 ottobre 2010, riguardanti la prova della detenzione estera delle attività e l'opponibilità dello scudo.

La decisione

La decisione ha stabilito che le sole condizioni legali per impedire l'effetto preclusivo dello scudo fiscale sono l'esistenza di accertamenti o ispezioni già svolti prima della presentazione della dichiarazione riservata e la non effettiva detenzione all'estero delle attività rimpatriate fino al 31 dicembre 2008. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate, in quanto fonti secondarie e prive di forza normativa, non possono introdurre ulteriori limitazioni o requisiti probatori vincolanti per il contribuente. Pertanto, nei limiti indicati, la preclusione agli accertamenti deve essere riconosciuta.

Norme richiamate

  • Art. 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

    Disciplina gli effetti dello scudo fiscale e, in presenza dei presupposti previsti, riconosce l'effetto preclusivo rispetto ad accertamenti fiscali.

  • Art. 14 del decreto-legge n. 350/2001

    Costituisce la disciplina di riferimento richiamata per gli effetti fiscali e le condizioni di opponibilità del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività detenute all'estero.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009

    È una fonte amministrativa secondaria e non può imporre al contribuente condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 52/E dell'8 ottobre 2010

    Le indicazioni contenute nella circolare non hanno efficacia prescrittiva nei confronti del contribuente e non possono restringere l'effetto preclusivo previsto dalla normativa primaria.

Massime di principio

  • Gli effetti favorevoli previsti da una legge fiscale non possono essere limitati da circolari o altri atti amministrativi privi di forza normativa.
  • Per negare l'effetto preclusivo dello scudo fiscale, l'Amministrazione deve dimostrare una delle specifiche condizioni previste dalla legge, senza poter introdurre requisiti ulteriori.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra i presupposti stabiliti direttamente dalla legge e le mere istruzioni interne dell'Amministrazione finanziaria: solo i primi sono vincolanti per il contribuente.
  • La protezione dello scudo fiscale può venire meno se, prima della dichiarazione riservata, erano già iniziati accertamenti o ispezioni, oppure se viene provato che le attività non erano effettivamente detenute all'estero nel periodo richiesto dalla legge.
  • In caso di contrasto tra una norma primaria e una circolare amministrativa, prevale la norma primaria e la circolare non può aggravare la posizione del contribuente.

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