Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di Registro - Trust - Finalità - Natura del trust - equiparazione donazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un'imposizione fiscale (imposta di registro/od altre imposte connesse a registri, ipoteche e catasto) ritenuta dall'Ufficio dovuta per atti collegati al trust, qualificati come equiparabili ad atti di donazione o successione. La questione principale era se il presunto trasferimento imponibile si fosse verificato in capo al trustee (soggetto formale destinatario degli atti) o invece in capo ai beneficiari (soggetti effettivamente arricchiti).

La decisione

il giudice ha ritenuto che, pur potendo il trust essere assimilato, sotto profili sostanziali, ad atti di donazione o successione, la donazione non può considerarsi avvenuta tra il disponente (o un terzo) e il trustee, bensì tra il disponente (o terzo) e i beneficiari del trust. Di conseguenza non si è determinato alcun trasferimento sostanziale con arricchimento in capo al trustee tale da giustificare l'imposizione fiscale operata dall'Ufficio. Il provvedimento impositivo è stato quindi annullato/respinto nella parte in cui aveva gravato il trustee.

Norme richiamate

  • Testo unico n. 131 del 26.04.1986

    Utilizzato come riferimento per la disciplina delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza, l'applicazione delle imposte va valutata in base al soggetto che effettivamente si arricchisce (i beneficiari) e non in base al soggetto che detiene la titolarità formale (il trustee).

  • Cass. n. 25478/2015

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio che il trustee non è il soggetto arricchito per effetto della costituzione del trust e, pertanto, non può essere gravato dall'imposta come se fosse destinatario di una donazione; l'effetto imponibile va eventualmente ricercato a favore dei beneficiari.

Massime di principio

  • Il trust può essere considerato, sotto profili sostanziali, equivalente a operazioni di donazione o successione, ma l'effetto impositivo si verifica solo se sussiste un effettivo arricchimento di un soggetto (i beneficiari).
  • Il trustee, quale titolare formale del patrimonio in trust, non subisce automaticamente una posizione di arricchimento imponibile: non è quindi in genere il soggetto passivo delle imposte sui trasferimenti patrimoniali riferite alla qualificazione come donazione.
  • Le verifiche dell'Amministrazione finanziaria devono mirare a individuare chi ha ricevuto l'effettivo beneficio economico (beneficiari) e il momento in cui tale beneficio è maturato/vested, per determinare il presupposto impositivo.
  • Se il trustee riceve un beneficio personale o si verifica una concreta attribuzione patrimoniale diretta allo stesso (es. confluenza di beni in capo al trustee a titolo personale o lo stesso è beneficiario), allora può sorgere responsabilità fiscale a suo carico.
  • Occorre distinguere tra la titolarità giuridica (trustee) e la titolarità economica/beneficio (beneficiari): la disciplina fiscale segue l’effettivo andamento economico e non solo la forma formale degli atti.
  • In sede di controllo è fondamentale documentare la natura delle attribuzioni previste dallo schema di trust (condizioni, termine, modalità di distribuzione) per valutare correttamente l'eventuale rilevanza ai fini delle imposte di registro, donazione e successione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.