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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21385/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

La controversia origina da una serie di operazioni di trasferimento e distrazione di titoli e somme appartenenti a una fondazione, convinta da un consigliere di amministrazione a spostare la propria operatività bancaria presso una filiale di altra banca, dove lavorava la moglie del consigliere, poi ritenuta autrice materiale delle appropriazioni. In primo grado la banca, il consigliere e la dipendente furono condannati in solido al risarcimento del danno; in appello la banca ottenne che il consigliere e la dipendente la tenessero indenne di quanto corrisposto alla fondazione, ma la decisione di merito fu sostanzialmente confermata. La banca ricorrente principale ha denunciato violazione degli artt. 2049 e 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la fondazione avrebbe concorso colposamente al danno per avere scelto di affidarsi al consigliere nella modifica dell’istituto di appoggio, invocando una culpa in eligendo o comunque un concorso di colpa. Il consigliere, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione degli artt. 2043, 2055, 2727, 2729 e 115 c.p.c., nonché motivazione apparente e, da ultimo, erronea applicazione dell’art. 2049 c.c., mirando in sostanza a spostare l’intera responsabilità sulla moglie dipendente della banca. La fondazione, con ricorso incidentale, ha censurato la liquidazione delle spese processuali, ritenuta inferiore ai minimi tabellari e viziata per violazione degli artt. 91 c.p.c. e d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e i ricorsi incidentali della fondazione e del consigliere. Ha ritenuto infondato il motivo della banca sul concorso di colpa della danneggiata, osservando che l’attività del consigliere era stata svolta in aperta violazione del rapporto con la fondazione ed era del tutto estranea alle finalità dell’incarico, sicché non era configurabile un concorso colposo della vittima. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto dei presupposti dell’omesso esame, poiché i fatti erano stati ricostruiti in modo identico nei due gradi di merito. I motivi del consigliere sono stati in parte dichiarati inammissibili perché generici e fattuali, e in parte rigettati perché la Corte territoriale aveva accertato un apporto causale autonomo e determinante del medesimo nelle operazioni distrattive, escludendo che la responsabilità potesse ricadere esclusivamente sulla dipendente della banca. Il ricorso incidentale della fondazione sulle spese è stato rigettato perché la liquidazione non risultava inferiore ai minimi tabellari e il giudice di merito non è vincolato ai valori medi. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del committente richiede un nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e fatto dannoso; non basta un rapporto formale se l’agente ha operato per finalità del tutto proprie ed estranee all’interesse del preponente.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore/danneggiato non è configurabile quando il comportamento del terzo che ha favorito il danno si ponga in aperta violazione del rapporto di collaborazione e fuori dalle finalità dell’incarico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame è inammissibile quando la sentenza di primo e di secondo grado ricostruisce i fatti in modo identico e il ricorrente non indica un fatto storico diverso, decisivo e non esaminato.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio di omesso esame è precluso nei limiti previsti dalla norma, se i fatti decisivi sono stati valutati in modo coincidente nei due gradi di merito.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato nei motivi del ricorso incidentale, ma la Corte ne dichiara la contestazione sostanzialmente fattuale e non idonea a scalfire l’accertamento di responsabilità compiuto in merito.

  • art. 2055 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di concorso di autori dell’illecito, ma la Corte non ravvisa errori di diritto nell’imputazione solidale accertata in fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel tentativo di contestare la ricostruzione presuntiva dei fatti, senza però specificare un effettivo errore di diritto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per censurare l’uso delle presunzioni, ma la doglianza è stata ritenuta generica e fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio, non a un vero vizio processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte afferma che la liquidazione va verificata solo rispetto ai minimi tabellari, non ai valori medi.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La Corte ribadisce che il giudice può liquidare i compensi entro i limiti minimo-massimo e non è vincolato ai valori medi; non vi è obbligo di aumenti percentuali fissi o massimi in ogni passaggio di scaglione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto delle impugnazioni, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. non è sufficiente che il fatto illecito sia stato reso possibile dal rapporto con l’agente: occorre che l’agente abbia operato, almeno mediamente, nell’ambito delle finalità per le quali l’incarico gli era stato affidato e non per scopi del tutto personali ed estranei.
  • Il concorso colposo del danneggiato non può essere affermato in modo astratto o per mera scelta organizzativa della vittima; deve risultare un contributo causalmente rilevante e colposo nel verificarsi del danno.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile quando le sentenze di merito abbiano esaminato i medesimi fatti in modo conforme e il ricorrente non indichi uno specifico fatto storico trascurato.
  • Le censure che mirano soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili se formulate come violazioni di legge ma sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • In materia di spese processuali, la liquidazione deve rispettare i minimi tariffari, ma il giudice non è vincolato ai valori medi del d.m. n. 55 del 2014 e può collocarsi tra minimo e massimo con adeguata motivazione.
  • Quando il giudizio di legittimità si conclude con il rigetto dell’impugnazione, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità civileImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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