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Sentenza

Sentenza del 03/07/2018 n. 1287 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Dichiarazione dei redditi in genere - Dichiarazione integrativa - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 10 settembre 2013 una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2009, indicando un credito d'imposta di 996 euro e riducendo di tale importo il debito fiscale. L'Agenzia non aveva tenuto conto dell'integrativa e aveva emesso una cartella con una maggiore imposta di 1.107 euro. La società aveva impugnato la cartella, chiedendo il riconoscimento della dichiarazione integrativa, mentre l'Ufficio aveva sostenuto che l'integrativa fosse tardiva ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998 e aveva chiesto, comunque, la definitività del recupero di 111 euro relativo a ritenute d'acconto non documentate. L'Agenzia aveva inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura di carenza di motivazione, poiché la sentenza di primo grado esponeva, anche sinteticamente, le ragioni della decisione. Nel merito, ha affermato che i termini dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998 disciplinano principalmente l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa e non impediscono al contribuente di far valere in giudizio errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria. È stata quindi riconosciuta la legittimità della dichiarazione integrativa per 996 euro, escludendo i 111 euro relativi alle ritenute d'acconto, che la stessa contribuente aveva rinunciato a far valere. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, D.P.R. 322/1998

    La dichiarazione integrativa per correggere errori che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d'imposta o un minor credito può essere utilizzata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; per gli errori potenzialmente dannosi per l'Amministrazione, la correzione è possibile entro i termini dell'azione accertatrice.

    La norma disciplina i termini e le modalità per utilizzare il risultato della dichiarazione integrativa, in particolare ai fini della compensazione. Non impedisce al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria allegando errori commessi nella dichiarazione originaria.

  • Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998

    La dichiarazione integrativa può consentire la compensazione del credito eventualmente risultante.

    Il termine previsto per la dichiarazione integrativa limita l'utilizzo amministrativo del credito in compensazione, ma non esclude necessariamente la possibilità di far valere l'errore nell'ambito del contenzioso contro una pretesa fiscale.

  • Art. 38, D.P.R. 602/1973

    Il rimborso dei versamenti diretti può essere richiesto entro quarantotto mesi dalla data del versamento.

    La richiesta di rimborso dei versamenti diretti segue un termine autonomo di decadenza, indipendente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa.

  • Art. 43, D.P.R. 600/1973

    La correzione degli errori od omissioni che determinano un danno per l'Amministrazione è possibile entro i termini dell'azione accertatrice.

    Gli errori favorevoli all'Amministrazione possono essere emendati entro il termine entro cui l'Ufficio può esercitare il potere di accertamento.

  • Art. 36, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 546/1992

    La sentenza deve contenere gli elementi essenziali e una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito.

    Una motivazione anche sintetica è sufficiente quando indica chiaramente le ragioni della decisione e i riferimenti normativi o giurisprudenziali utilizzati.

  • Articoli 53 e 97 della Costituzione

    Sono stati richiamati come principi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, a sostegno della necessità che l'imposta sia determinata sulla base dell'effettiva obbligazione tributaria.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016

    Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa e dell'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria.

    Il diritto di difesa nel processo tributario consente di contestare la maggiore imposta effettivamente dovuta anche quando siano scaduti i termini ordinari per presentare una dichiarazione integrativa o una domanda di rimborso.

Massime di principio

  • La scadenza per presentare una dichiarazione integrativa può impedire o limitare l'utilizzo amministrativo del credito in compensazione, ma non esclude automaticamente la possibilità di contestare in giudizio una maggiore imposta non dovuta.
  • Nel ricorso contro una cartella o un avviso, il contribuente può far valere errori materiali o giuridici contenuti nella dichiarazione originaria, purché dimostri che tali errori incidono sull'effettiva obbligazione tributaria.
  • La dichiarazione integrativa e la richiesta di rimborso sono strumenti distinti: il rimborso dei versamenti diretti è soggetto al termine autonomo di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
  • La tutela giudiziale non consente automaticamente di ottenere qualsiasi credito non documentato: nel caso concreto sono stati riconosciuti solo i 996 euro risultanti dall'integrativa, mentre sono stati esclusi i 111 euro relativi a ritenute d'acconto non provate e non rivendicate dalla contribuente.
  • Una sentenza tributaria non è nulla per motivazione insufficiente se, anche in forma sintetica, consente di comprendere i fatti, le norme applicate e il ragionamento seguito dal giudice.

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