Cassazione Civile, Ordinanza n. 31221/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La vicenda origina da un giudizio tributario nel quale la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che la costituzione in giudizio fosse avvenuta tramite un avvocato del libero foro in violazione delle norme del processo tributario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016 e dell'art. 4-novies del D.L. n. 34/2019 conv. in L. n. 58/2019, sostenendo che tali norme non escludono la possibilità per l'Agenzia di stare in giudizio mediante avvocati del libero foro. La ricorrente ha inoltre richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019 e il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2017, che consente, nelle controversie innanzi alle commissioni tributarie, il patrocinio di avvocati iscritti nell'elenco dell'ente.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR della Liguria che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia, rimasto assorbito, e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha applicato il principio per cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nelle controversie tributarie, anche di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla normativa e dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 11, comma 2
La norma non esclude, nei termini affermati dalla Corte, la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro nelle controversie tributarie.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 12, comma 1
Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali tributarie, non è stato ritenuto ostativo alla difesa tramite libero foro.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2-sexies
È richiamato come norma che, letta sistematicamente, non esclude il patrocinio di avvocati del libero foro per l'ente della riscossione.
D.L. n. 193/2016, art. 1, comma 8, conv. in L. n. 225/2016
Viene indicato come base normativa che contempla la facoltà dell'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro.
D.L. n. 34/2019, art. 4-novies, conv. in L. n. 58/2019
È richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che, secondo la ricorrente, confermano la possibilità di patrocinio da parte di avvocati del libero foro.
D.Lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 17
Sono richiamati come regole di riferimento per l'affidamento del patrocinio agli avvocati del libero foro secondo criteri generali adottati dall'ente.
R.D. n. 1933/1933, art. 43, comma 4
Richiamato nella massima delle Sezioni Unite per le ipotesi in cui l'Agenzia si avvalga dell'Avvocatura dello Stato tramite apposita delibera motivata nei casi speciali.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio, nei casi consentiti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato e dalla normativa di settore, anche mediante avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, senza necessità di specifica allegazione o prova del presupposto in giudizio.
- Nel contenzioso tributario, la scelta tra difesa dell'Avvocatura erariale e difesa di un avvocato del libero foro, quando dipende dalle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, si presume sorretta dal relativo presupposto di legge.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'atto difensivo dell'Agenzia fondata sul solo rilievo che essa sia stata rappresentata da un avvocato del libero foro, ove l'ordinamento e gli accordi organizzativi ne consentano l'utilizzo.
- Quando il motivo di ricorso investe esclusivamente la legittimazione/processualità della difesa dell'ente e tale censura è accolta, resta assorbita la doglianza sul merito della controversia non esaminata dal giudice di merito.
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