Cassazione Penale, Sentenza n. 10327/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato, in executivis, la sospensione condizionale delle pene inflitte con sentenze del 28/01/2016 e del 19/01/2021. Il motivo decisivo di censura è processuale: il decreto di fissazione dell'udienza camerale, notificato al ricorrente e al difensore, indicava solo la sentenza del 28/01/2016 mentre il pubblico ministero aveva chiesto la revoca anche con riferimento alla sentenza del 19/01/2021. In udienza non fu emendato né il decreto né risultò che Mazzamuto fosse reso edotto dell'effettiva estensione della richiesta, sì da subire un vulnus alle prerogative difensive. Altri motivi deducevano errata valutazione della diversità dei reati e mancanza di motivazione circa la revoca rispetto alla sentenza del 28/01/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che l'errata indicazione dell'oggetto del procedimento nel decreto di fissazione dell'udienza ha impedito al ricorrente di manifestare consapevolmente la volontà di partecipare e di predisporre una difesa efficace, integrando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. Le restanti doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
limite massimo di due anni di reclusione per la concessione della sospensione condizionale
la Corte richiama che il cumulo di pene può determinare il superamento del limite di legge rilevante ai fini della sospensione condizionale; tale profilo è stato posto dal Tribunale ma non è decisivo rispetto alla nullità rilevata
art. 168 cod. pen.
istanza del pubblico ministero per la revoca della sospensione
norma che disciplina l'azione del pubblico ministero per ottenere la revoca; se la richiesta è estesa a più provvedimenti, il decreto di fissazione deve correttamente indicarne l'oggetto
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nullità per mancanza o vizio dell'avviso dell'udienza
la Corte interpreta l'errata indicazione dell'oggetto del procedimento come vizio equiparabile all'omesso avviso dell'udienza, idoneo a determinare nullità assoluta
art. 179 cod. proc. pen.
effetti della nullità delle formalità a pena di nullità
la nullità assoluta così configurata comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio con corretto instaurarsi del contraddittorio
Cass. Sez. 1, n. 35845 del 11/09/2020 (Cirulli)
precedente che qualifica l'errata indicazione dell'oggetto del procedimento come nullità assoluta
la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'errata indicazione del contenuto del decreto di fissazione dell'udienza integra un vizio assimilabile all'omesso avviso, con conseguente nullità
Massime di principio
- Se il decreto che fissa l'udienza indicava in modo errato o parziale l'oggetto del procedimento e la parte non è stata resa effettivamente edotta della reale estensione della richiesta, sussiste nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.; il provvedimento emesso in tale udienza è annullabile.
- La corretta instaurazione del contraddittorio in materia di esecuzione penale richiede che il decreto di fissazione dell'udienza riporti integralmente l'oggetto della richiesta (es. revoca della sospensione per tutte le sentenze coinvolte), così da permettere alla parte di valutare la partecipazione e predisporre la difesa.
- Quando il pubblico ministero chiede la revoca con riferimento a più sentenze, il giudice dell'esecuzione deve garantire la piena conoscenza dell'oggetto della domanda alle parti e, in caso di errore formale nel decreto, sopravviene la nullità che impone rinvio per nuovo giudizio.
- Gli aspetti sostanziali (cumulo delle pene, natura dei reati, requisito temporale per la recidiva o per la commissione di nuovo reato) rimangono rilevanti per la decisione sulla revoca, ma non possono essere pronunciati senza che sia stato garantito il contraddittorio; vizi procedurali gravi assorbono le questioni di merito fino al nuovo giudizio.
- In caso di nullità per errata indicazione dell'oggetto, la parte interessata può ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e il riesame della richiesta con piena possibilità difensiva nel nuovo procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →