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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24374/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per l'indebito utilizzo di una carta di credito/codici personali, deducendo: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito avrebbe dovuto essere rivista alla luce delle risultanze istruttorie e di una diversa ricostruzione dei fatti; (2) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa. Nel giudizio di legittimità il responsabile civile Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva valutato correttamente l'attendibilità della persona offesa, confrontandosi con le deduzioni difensive e motivando sulla superfluità dell'integrazione istruttoria richiesta. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto privo di specificità perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, evidenziando altresì che, secondo l'orientamento consolidato richiamato, ai fini dell'indebito utilizzo della carta di credito è sufficiente l'uso non autorizzato della carta e dei codici personali, senza che rilevi la materiale disponibilità del supporto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di alternativa ricostruzione dei fatti.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a sostituire l'apprezzamento del ricorrente a quello del giudice di merito sulle fonti di prova.
  • La mancata ammissione di un'integrazione istruttoria non integra vizio se il giudice di merito motiva in modo non manifestamente illogico sulla superfluità della prova richiesta e sulla sua estraneità ai temi decisivi del processo.
  • La doglianza di violazione di legge è inammissibile se è priva di specificità e si limita a riproporre questioni già esaminate e confutate dalla decisione impugnata.
  • In materia di indebito utilizzo di carta di credito, rileva l'uso non autorizzato della carta e dei codici personali, non essendo necessaria la materiale disponibilità del supporto da parte dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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