Cassazione Penale, Sentenza n. 24124/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata (riqualificazione originaria da circonvenzione di incapace) deducendo: omissione di pronuncia sulla prescrizione del reato; errata determinazione del momento consumativo della truffa (sostenendo che il fatto si sarebbe consumato nel 2009 con lo spossessamento dell'abitazione e con la sottoscrizione della delega bancaria, quindi ormai prescritto); e tardività della querela (illecito perseguibile a querela di parte) perché le persone offese avrebbero conosciuto gli elementi del reato già nel 2012 ma hanno querelato solo nel 2014.
La decisione
La Cassazione ha respinto i profili di doglianza relativi alla richiesta di pronuncia immediata sulla prescrizione e alla tardività della querela, ritenendo che la retrodatazione del tempus commissi delicti richiedeva specifiche valutazioni di fatto non adeguatamente svolte in sede di gravame e che la tempestività della querela non risultava dimostrata contrariamente. Tuttavia la Corte ha constatato che, nelle more del giudizio, il reato come contestato si è estinto per prescrizione; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Le statuizioni civili sono state confermate e la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di parte civile (la prescrizione penale non equivale a soccombenza civile).
Norme richiamate
art. 640 c.p. (comma 3)
art. 640, comma 3 cod. pen.
Norma qualificante il reato di truffa aggravata; la Corte ha valutato che la consumazione relativa agli indebiti prelievi va determinata in base alle date dei singoli movimenti bancari e non automaticamente alla sottoscrizione della delega
artt. 157 e seguenti cod. pen.
artt. 157 e seguenti cod. pen.
Riferimento alle norme sul tempo del reato: la determinazione del momento consumativo è questione di fatto e non può essere imposta senza specifiche risultanze probatorie
art. 124 cod. pen.
Richiamata in relazione alla perseguibilità a querela di parte; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla tardività della querela dato che non era provato che le persone offese avessero tempestiva conoscenza dell'inganno
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Corte osserva che, pur essendo possibile tale rilevazione, la questione della retrodatazione del reato implicava valutazioni di fatto che non erano state adeguatamente dedotte
artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002
artt. 82 e 83 dpr n. 115/2002
Norme relative al rimborso delle spese di assistenza e difesa per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ordina la liquidazione secondo tali disposizioni
Giurisprudenza citata
Sez. 6, Sentenza n. 24768 del 31/03/2016 Rv. 267317
Principio secondo cui la prescrizione non è indice di soccombenza, quindi le conseguenze civili possono essere confermate anche se il reato penale è estinto per prescrizione
Massime di principio
- La determinazione del momento consumativo di reati patrimoniali (es. truffa) è una questione di fatto che si valuta sulle specifiche prove (p.es. date dei movimenti bancari) e non può essere ritenuta automaticamente coincidente con atti preparatori come la sottoscrizione di deleghe
- La deduzione della prescrizione per retrodatazione del fatto richiede una precisa e specifica impugnazione fondata su ricostruzione di fatto: non può essere introdotta soltanto come richiesta verbale in sede di discussione senza adeguati motivi di gravame
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato (art. 129 c.p.p.), ma l'accertamento del tempus commissi delicti rimane subordinato alla prova e alla motivazione; se la prescrizione è intervenuta durante il corso del giudizio di cassazione, la sentenza va annullata senza rinvio
- La prescrizione del reato penale non estingue automaticamente le pretese civili: le statuizioni civili possono essere confermate e la parte civile può ottenere rifusione delle spese anche quando il procedimento penale si chiude per prescrizione
- La tardività o tempestività della querela (nei reati procedibili a querela di parte) dipende dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza sufficiente dell'elemento criminoso; la semplice conoscenza di elementi parziali non implica automaticamente la decorrenza del termine querelabile
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