Sentenza n. 244/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL della Romagna n. 2782 del 02/10/2025, con la quale è stato aggiudicato definitivamente alla controinteressata Roche Diagnostics S.p.A. il lotto n. 1 della “procedura aperta sopra le soglie europee per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura di apparecchiature di biologia molecolare in ambito microbiologico per la durata di 48 mesi (CIG B70074DA03)”, avente ad oggetto la fornitura di un “Sistema diagnostico per Biologia Molecolare Virologica: carica virale di HIV, HCV, HBV e relativi reagenti/kit/materiale di consumo”; - dei verbali di gara, con particolare riguardo a quelli relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto n. 1, comprensivi dei relativi allegati; - se ed in quanto di ragione, della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi del 04/07/2025 n. 2016, con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, alla nomina della Commissione giudicatrice; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti, nonché per il subentro nello stesso mediante scorrimento della graduatoria, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roche Diagnostics s.p.a. il 17\11\2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a. delle operazioni di gara, delle valutazioni della Commissione Giudicatrice, dei verbali di gara, dei provvedimenti di approvazione dei verbali di gara, della graduatoria di gara, della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione della gara e relativi provvedimenti – ed in specie: i) dei verbali di valutazione tecnica della 2^ seduta riservata del 15.7.2025, della 3^ seduta riservata del 17.7.2025, della 11^ seduta riservata del 22.9.2025; ii) del prospetto riepilogativo delle operazioni di valutazione tecnica – Valutazione tecnica giudizi e motivazioni”; iii) del verbale della seduta pubblica virtuale di apertura della busta C – offerta economica del 24.9.2025; iv) della determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL della Romagna n. 2782 del 2.10.2025; v) di tutti gli atti istruttori – in relazione al Lotto 1 (CIG B70074DA03 finalizzato alla fornitura di un “Sistema diagnostico per Biologia Molecolare Virologica: carica virale HIV, HCV, HBV e relativi reagenti/kit/materiale di consumo” nell’ambito della “procedura aperta sopra le soglie europee per l’affidamento di contratti pubblici di fornitura di apparecchiature di biologia molecolare in ambito microbiologico” indetta dall’Azienda USL della Romagna con determinazione direttoriale n. 1552 del 20.5.2025, esclusivamente nella parte in cui non hanno provveduto a rilevare i vizi dell’offerta della ricorrente principale Hologic Italia S.r.l. (Società Unipersonale), il che avrebbe dovuto determinare l’esclusione della ricorrente principale dalla procedura di gara, anziché la valutazione e la graduazione dell’offerta dalla stessa presentata; b. di ogni altro atto e comportamento presupposto, consequenziale e connesso, sempre e solo esclusivamente nei termini di cui infra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e materiali per sistemi diagnostici di biologia molecolare virologica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara, disposta in favore di un’altra operatrice economica, nonché i verbali di gara e, in subordine, la nomina della commissione giudicatrice. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del disciplinare e del capitolato relative ai requisiti oggetto di valutazione e all’attribuzione del punteggio qualitativo, nonché la violazione dei principi di autovincolo e par condicio e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’offerta della ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per vizi dedotti in relazione alla lex specialis, al capitolato e ai principi di proporzionalità, efficacia, economicità, autovincolo e par condicio, oltre che per difetto di motivazione e istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento e contraddittorietà. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in considerazione della stipulazione del contratto e dell’imminente avvio dell’esecuzione della fornitura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo la stipulazione del contratto e l’avvio dell’esecuzione della fornitura. Di conseguenza, è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, ai sensi delle disposizioni che collegano l’interesse alla decisione incidentale alla permanenza dell’interesse del ricorrente principale. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione delle offerte, all’aggiudicazione o ai dedotti vizi dell’offerta della ricorrente principale. Le spese di giudizio sono state compensate tra tutte le parti, in ragione anche della complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale.
art. 42, comma 1, c.p.a.
L’improcedibilità del ricorso principale determina, nel caso concreto, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria.
art. 122 c.p.a.
Era richiamato nella domanda della ricorrente principale per ottenere, ove ne ricorressero i presupposti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; la domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 93 d.lgs. 36/2023
Era richiamato in relazione alla nomina della commissione giudicatrice; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non residuino domande o utilità concrete da esaminare, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La stipulazione del contratto e l’imminente avvio della relativa esecuzione possono determinare, secondo quanto dichiarato e rappresentato in giudizio, il venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione dell’aggiudicazione.
- Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche il ricorso incidentale dell’aggiudicatario può divenire improcedibile per carenza dell’interesse alla sua decisione, ove esso sia diretto a contestare la mancata esclusione del ricorrente principale.
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